La
sottoscrizione del capitale costituisce stipulazione essenziale dell'atto costitutivo, infatti questo deve indicare l'ammontare del capitale sottoscritto. Soltanto con la sottoscrizione delle azioni si acquista la qualità di
socio. La sottoscrizione non può essere posta sotto condizione perché deve sussistere la certezza dell'integrale sottoscrizione. Infatti nell'ipotesi di pendenza della condizione sospensiva non si potrà sapere prima dell'avveramento della condizione se tutto il capitale sarà sottoscritto. Nell'ipotesi di pendenza della condizione risolutiva non si potrà sapere se il capitale resterà interamente sottoscritto o alcune sottoscrizioni verranno meno.
L'opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza inquadra il
contratto di sottoscrizione nella
categoria dei contratti consensuali. Infatti il negozio di sottoscrizione ha natura consensuale e non reale perché l'obbligazione di conferimento non costituisce elemento costitutivo del contratto, ma deriva da quest'ultimo.
Nel caso in cui all'atto della costituzione della s.p.a. il capitale non sia interamente versato, deve risultare sottoscritto nel suo ammontare nominale. Ne consegue che il
notaio, qualora non risulti che il capitale sia stato integralmente sottoscritto, non può procedere alla stipulazione dell'atto costitutivo, incorrendo altrimenti in responsabilità disciplinare.
Per la sottoscrizione del capitale attraverso conferimenti in denaro, è necessario il versamento del 25% della somma. Nell'ipotesi di costituzione per atto unilaterale, il socio unico deve effettuare l'intero conferimento (
2342 c.c.). Nell'ipotesi di conferimento di beni in natura o crediti, deve essere presentata relazione di stima (
2343 c.c.).
Le autorizzazioni della norma in oggetto sono quelle richieste per la valida costituzione ed iscrizione della società nel registro delle imprese. Tali autorizzazioni possono inserirsi nel procedimento constitutivo della società rivestendo ruoli diversi. Ad esempio per l'attività bancaria l'autorizzaizone è concessa dalla Banca d'Italia (
14 T. U. Bancario).
Le "altre condizioni" si identificano in particolari adempimenti di volta in volta previsti per ottenere l'iscrizione.