Nelle
società semplici la disciplina volta a garantire l’
effettività del capitale è piuttosto scarna. La norma, che regola le ipotesi di
riduzione facoltativa del capitale, è dunque espressione della
maggiore autonomia patrimoniale assegnata alla s.n.c., la quale impone dunque dei vincoli più rigidi in merito alla formazione e conservazione del capitale.
Ciononostante, anche nella s.n.c. non si rinvengono disposizioni relative alla
riduzione obbligatoria per perdite.
La disposizione impone che l’eventuale decisione dei soci di ridurre il capitale sociale, perché considerato
esuberante rispetto all’ammontare di risorse necessario allo svolgimento delle attività, possa essere eseguita mediante:
-
rimborso ai soci dei conferimenti già effettuati
-
liberazione dei soci dall'obbligo di effettuare ulteriori versamenti
Tutto ciò determina chiaramente un
pericolo per gli eventuali creditori sociali, i quali vedono ridurre la consistenza delle risorse vincolate all’esercizio dell’attività.
A tutela delle ragioni creditorie è pertanto previsto che questi ultimi, se il credito è anteriore alla riduzione, possano ricorrere al Tribunale per opporsi alla delibera di riduzione del capitale entro il termine di tre mesi dall’iscrizione della decisione nel
registro delle imprese. La decisione diventerà pertanto efficace e potrà essere eseguita solo alla scadenza del termine di tre mesi dall’iscrizione, purché i creditori non abbiano esercitato il
diritto di opposizione. Il Tribunale potrà comunque autorizzare la riduzione, qualora sia stata prestata idonea garanzia in favore dei ricorrenti.