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Titolo IV
-
Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa
Titolo IV - Testo unico bancario
(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)
[Aggiornato al 14/09/2024]
Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa
Art. 69 bis — Definizioni
Capo 01.I - Piani di risanamento
Art. 69 ter — Ambito di applicazione
Art. 69 quater — Piani di risanamento
Art. 69 quinquies — Piani di risanamento di gruppo
Art. 69 sexies — Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo
Art. 69 septies — Rapporti con le altre autoritą e decisioni congiunte sui piani di risanamento
Art. 69 octies — Misure attuative dei piani di risanamento
Art. 69 novies — Trasmissione dei piani di risanamento
Art. 69 decies — Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni
Art. 69 undecies — Disposizioni di attuazione
Capo 02.I - Sostegno finanziario di gruppo
Art. 69 duodecies — Accordo di gruppo
Art. 69 terdecies — Autorizzazione dell'accordo
Art. 69 quaterdecies — Approvazione dell'accordo da parte dell'assemblea dei soci e concessione del sostegno
Art. 69 quinquiesdecies — Condizioni per il sostegno
Art. 69 sexiesdecies — Opposizione della Banca d'Italia e comunicazioni
Art. 69 septiesdecies — Norme applicabili e disposizioni di attuazione
Capo I - Banche
Sezione 01.I - Misure di intervento precoce
Art. 69 octiesdecies — Presupposti
Art. 69 noviesdecies — Attuazione del piano di risanamento e altre misure
Art. 69 vicies — Poteri di accertamento e flussi informativi
Art. 69 viciessemel — Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza
Art. 69 viciesbis — Disposizioni di attuazione
Sezione I - Amministrazione straordinaria
Art. 70 — Provvedimento
Art. 70 bis — Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo [ABROGATO]
Art. 71 — Organi della procedura
Art. 72 — Poteri e funzionamento degli organi straordinari
Art. 73 — Adempimenti iniziali
Art. 74 — Sospensione dei pagamenti
Art. 75 — Adempimenti finali
Art. 75 bis — Commissari in temporaneo affiancamento
Art. 76 — Gestione provvisoria [ABROGATO]
Art. 77 — Succursali di banche di Stato terzo
Art. 77 bis — Aumenti di capitale
Sezione II - Provvedimenti straordinari
Art. 78 — Banche autorizzate in Italia
Art. 79 — Banche comunitarie
Sezione III - Liquidazione coatta amministrativa
Art. 80 — Provvedimento
Art. 81 — Organi della procedura
Art. 82 — Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza
Art. 83 — Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
Art. 84 — Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
Art. 85 — Adempimenti iniziali
Art. 86 — Accertamento del passivo
Art. 87 — Opposizioni allo stato passivo
Art. 88 — Esecutivitą delle sentenze
Art. 89 — Insinuazioni tardive
Art. 90 — Liquidazione dell'attivo
Art. 91 — Restituzioni e riparti
Art. 92 — Adempimenti finali
Art. 92 bis — Procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti
Art. 93 — Concordato di liquidazione
Art. 94 — Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
Art. 95 — Succursali di banche extracomunitarie
Sezione III bis - Banche operanti in ambito comunitario
Art. 95 bis — Riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione
Art. 95 ter — Deroghe
Art. 95 quater — Collaborazione tra autoritą
Art. 95 quinquies — Pubblicitą e informazione agli aventi diritto
Art. 95 sexies — Norme di attuazione
Art. 95 septies — Applicazione
Sezione IV - Sistemi di garanzia dei depositanti
Art. 96 — Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia
Art. 96.1 — Dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia
Art. 96.2 — Finanziamento dei sistemi di garanzia e investimento delle risorse
Art. 96 bis — Interventi
Art. 96 bis 1 — Depositi ammissibili al rimborso e ammontare massimo rimborsabile
Art. 96 bis 2 — Modalitą del rimborso dei depositi
Art. 96 bis 3 — Obblighi dei sistemi di garanzia
Art. 96 bis 4 — Informazioni da fornire ai sistemi di garanzia
Art. 96 ter — Poteri della Banca d'Italia
Art. 96 quater — Esclusione
Art. 96 quater 1 — Prestiti fra sistemi di garanzia
Art. 96 quater 2 — Cooperazione fra sistemi di garanzia dei depositanti
Art. 96 quater 3 — Adesione ad altro sistema di garanzia
Art. 96 quater 4 — Interventi finanziati su base volontaria
Art. 96 quinquies — Liquidazione ordinaria
Sezione V - Liquidazione volontaria
Art. 97 — Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria
Sezione V bis - Responsabilitą per illecito amministrativo dipendente da reato
Art. 97 bis — Responsabilitą per illecito amministrativo dipendente da reato
Capo II - Gruppo bancario
Sezione I - Capogruppo
Art. 98 — Amministrazione straordinaria
Art. 98 bis — Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo [ABROGATO]
Art. 99 — Liquidazione coatta amministrativa
Art. 99 bis — Liquidazione ordinaria
Sezione II - Societą del gruppo
Art. 100 — Amministrazione straordinaria
Art. 101 — Liquidazione coatta amministrativa
Art. 102 — Procedure proprie delle singole societą
Art. 102 bis — Ulteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 103 — Organi delle procedure
Art. 104 — Competenze giurisdizionali
Art. 105 — Gruppi e societą non iscritti all'albo
Art. 105 bis — Cooperazione tra autoritą
Art. 105 ter — Commissari in temporaneo affiancamento