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Articolo 102 bis Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Ulteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa

Dispositivo dell'art. 102 bis Testo unico bancario

1. (1)Anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 101 e 102, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle singole società italiane del gruppo, diverse dalle società strumentali, se ricorrono in capo a queste ultime i presupposti di cui all'articolo 80, comma 1, revocandone, ove necessario, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III.

Note

(1) Articolo introdotto dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.

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