1. I provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine.
1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio della procedura di risanamento da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine della banca comunitaria.
2. I provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri.
2-bis. Quando è esercitato un potere di risoluzione o applicata una misura di risoluzione di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto stesso(1).