1. Il progetto di accordo è sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell'articolo 69 quindecies, congiuntamente con le altre autorità competenti sulle banche dell'Unione europea aderenti all'accordo, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea(1).
2. La Banca d'Italia disciplina il procedimento per l'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all'autorità di risoluzione a seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1.