1. Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69 octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche, delle capogruppo italiane di un gruppo bancario o delle società indicate all'articolo 69.2. Si applica il comma 4 dell'articolo 70(1).
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli effetti della rimozione. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della società di cui al comma 1 con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo(1).
3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia può inoltre ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza della società di cui al comma 1(1).
4. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della società(1).
5. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo italiana o di una della società indicate all'articolo 69.2 in base agli articoli 70 e 98(1).
6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo 67 ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione.