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Articolo 69 ter Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Ambito di applicazione

Dispositivo dell'art. 69 ter Testo unico bancario

1. Le disposizioni del presente capo si applicano:

  1. a) alle banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo;
  2. b) alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;
  3. c) alle società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c), h), i-bis) e i-ter)(1).

2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23.

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.

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