1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
- a) alle banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo;
- b) alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;
- c) alle società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c), h), i-bis) e i-ter)(1).
2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23.
Note
(1)
Comma modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.