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Articolo 70 bis Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 70 bis Testo unico bancario

Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 15, del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[1. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 70, comma 1, lettera a). Si applica il comma 4 dell'articolo 70.

2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

3. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre la gestione provvisoria di cui all'articolo 76 e l'amministrazione straordinaria della banca di cui all'articolo 70, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente titolo.]

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