1. Un sistema di garanzia può erogare prestiti su base volontaria a un altro sistema di garanzia, anche se istituito in uno altro Stato membro, se quest'ultimo:
- a) non è in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso a causa dell'insufficienza della propria dotazione finanziaria;
- b) ha già fatto ricorso ai contributi straordinari;
- c) utilizza i fondi presi a prestito per il rimborso dei depositanti;
- d) non deve rimborsare un prestito ad altri sistemi di garanzia;
- e) indica l'importo richiesto, comunque non superiore allo 0,5 per cento dei depositi da esso garantiti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96 bis 1, comma 4;
- f) informa senza indugio l'ABE, dando comunicazione di quanto previsto alle lettere a), b), c), d), ed e).
2. L'erogazione del prestito è soggetta alle seguenti condizioni:
- a) il prestito è rimborsato entro cinque anni; gli interessi sono corrisposti solo al momento del rimborso;
- b) il tasso di interesse è pari almeno al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante la durata del prestito;
- c) il sistema di garanzia mutuante informa l'ABE del tasso di interesse iniziale e della durata del prestito.
3. Se un sistema di garanzia ha preso in prestito fondi ai sensi del presente articolo, i contributi da versare al sistema sono determinati in misura sufficiente a ripagare l'importo preso a prestito e ristabilire la dotazione finanziaria quanto prima.