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Articolo 77 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Succursali di banche di Stato terzo

Dispositivo dell'art. 77 Testo unico bancario

1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche di Stato terzo stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza(1).

1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati dell'Unione europea che ospitano succursali della banca di Stato terzo. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo(1).

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

Note

(1) Comma modificato, così come la rubrica del presente articolo, dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.

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