1. Fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53 bis e 67 ter, la Banca d'Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 69 octiesdecies, comma 1, lettera a), può chiedere alla banca o alla capogruppo italiana di un gruppo bancario o a una delle società indicate all'articolo 69.2 di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria(1).
2. La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di cui al comma 1 può:
- a) richiedere l'aggiornamento del piano di risanamento quando le condizioni che hanno condotto all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano;
- b) fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce.