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Articolo 96 quater Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Esclusione

Dispositivo dell'art. 96 quater Testo unico bancario

1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.

2. L'inadempimento è contestato dal sistema di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, concedendo alla banca un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, i sistemi di garanzia comunicano alla banca l'esclusione.

3. Sono protetti dal sistema di garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa dà tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia ai sensi del titolo VI.

4. La mancata adesione a un sistema di garanzia, o l'esclusione da esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 o la risoluzione ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

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