1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
- a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo;
- b) «autorità di risoluzione a livello di gruppo»: l'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l'autorità di vigilanza su base consolidata;
- c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui capitale non è rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
- d) "depositi ammissibili al rimborso": i depositi che, ai sensi dell'articolo 96 bis 1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti;
- e) "depositi protetti": i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96 bis 1, commi 3 e 4;
- f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte:
- 1) l'amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;
- 2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
- 3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da autorita' di altri Stati dell'Unione europea(1);
- g) «risoluzione»: la procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera uu) del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(2);
- h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o all'articolo 1, paragrafo 1, punto (29), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(2);
- l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno Stato dell'Unione europea considerata significativa dalla Banca d'Italia(1).
Note
(1)
Lettera modificata dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 e, successivamente, dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 193.
(2)
Lettera modificata dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 193.