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Articolo 69 bis Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 69 bis Testo unico bancario

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

  1. a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo;
  2. b) «autorità di risoluzione a livello di gruppo»: l'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l'autorità di vigilanza su base consolidata;
  3. c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui capitale non è rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
  4. d) "depositi ammissibili al rimborso": i depositi che, ai sensi dell'articolo 96 bis 1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti;
  5. e) "depositi protetti": i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96 bis 1, commi 3 e 4;
  6. f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte:
  7. 1) l'amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;
  8. 2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
  9. 3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da autorita' di altri Stati dell'Unione europea(1);
  10. g) «risoluzione»: la procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera uu) del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(2);
  11. h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  12. i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o all'articolo 1, paragrafo 1, punto (29), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(2);
  13. l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno Stato dell'Unione europea considerata significativa dalla Banca d'Italia(1).

Note

(1) Lettera modificata dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 e, successivamente, dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 193.
(2) Lettera modificata dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 193.

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