Il bene giuridico oggetto di tutela è l'incolumità fisica delle persone partecipanti alla
rissa.
Per la configurazione del reato è necessaria e sufficiente che nella violenza contesa vi siano gruppi contrapposti, con
volontà reciproca di attentare all'altrui incolumità. Trattasi infatti di
reato di pericolo (almeno con riguardo alla fattispecie di cui al primo comma), dato che non è richiesto un
evento inteso in senso naturalistico, ma è sufficiente la mera partecipazione alla rissa.
Perché sia configurabile il
delitto è stata ritenuta sufficiente la partecipazione di
almeno tre persone.
I partecipanti devono essere animati dalla reciproca volontà di recare offesa agli avversari e dunque, qualora da parte dell'antagonista o degli antagonisti vi sia
mera resistenza passiva (e senza precedente provocazione), il delitto di rissa non sussiste. Risulta dunque inapplicabile la causa di giustificazione della
legittima difesa, in quanto se essa sussiste, il delitto non viene mai in rilievo, a meno che, durante la rissa, uno dei contendenti non abbia una reazione assolutamente sproporzionata ed imprevedibile.
La circostanza attenuante della
provocazione è ritenuta configurabile solamente nel caso in cui l'azione offensiva di uno dei gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata (senza che ricorrano gli estremi della legittima difesa) da una
tracotante pretesa, eticamente e giuridicamente illecita o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo.
Il delitto di rissa può concorrere con qualsiasi delitto di cui non sia elemento costitutivo o
circostanza aggravante.
Il
secondo comma disciplina l'applicazione di una circostanza aggravante speciale e ad effetto speciale qualora dalla partecipazione alla rissa derivi la
morte o le lesioni personali (anche lievi o lievissime) di qualcuno dei partecipanti, anche immediatamente dopo la rissa ed in conseguenza di essa. Ovviamente, se è lo stesso soggetto a causare la morte o le lesioni, risponderà per queste in concorso con il delitto di rissa, dato che l'aggravante in parola deriva dalla mera partecipazione.
///SPIEGAZIONE ESTESA
Si parla di rissa qualora si verifichi uno
scambio volontario,
reciproco e
contestuale, di più
atti di violenza fisica tra
almeno tre persone, tutti diretti ad arrecare un'offesa agli altri corrissanti, e da cui derivi un concreto pericolo per la vita o per l'integrità personale dei corrissanti stessi o di terzi estranei.
La caratteristica principale della fattispecie in esame risiede nel fatto di essere un
reato plurisoggettivo proprio: elemento costitutivo del delitto di rissa è, infatti, la presenza di
almeno tre corrissanti.
Ciascuno di tali soggetti è considerato
autore del reato, pur non essendo indispensabile che ognuno di essi sia, in concreto, imputabile e punibile. Per ogni soggetto che, però, sia imputabile e punibile, la sua punibilità è, in ogni caso, condizionata all'esistenza della condotta degli altri soggetti, non rilevando, ai fini della configurazione della rissa, la singola condotta in sé considerata.
Parimenti a quanto detto in merito ai soggetti attivi, il delitto in esame richiede, per la sua configurabilità, una
pluralità di
condotte, rappresentata da uno
scambio,
reciproco e contestuale, di molteplici atti di
violenza personale fisica.
Dette condotte devono, quindi, essere caratterizzate da uno
svolgimento violento e, almeno per un certo tempo,
simultaneo, oltre che dal fatto di essere
contrapposte, nonché
pericolose per la vita o per l'integrità personale, in ragione, appunto, della loro natura violenta.
Da tali elementi deriva, da un lato, che
non si possa considerare
soggetto attivo del reato di rissa colui che rimanga
totalmente inattivo, e, dall'altro, che si possa partecipare ad una rissa sia intervenendo in un qualsiasi momento del suo decorso, sia recedendo prima che la rissa sia terminata.
Non si considera, inoltre, una condotta idonea a configurare il delitto in esame, quella costituita dall'intervento del cosiddetto
"paciere", ossia di chi intervenga, talvolta anche usando violenza sui corrissanti, non per dare un proprio contributo alla rissa stessa, bensì per dividere i corrissanti o, quantomeno, per farli smettere.
Considerata la natura necessariamente violenta delle condotte tipiche della fattispecie di rissa, non può che risultare da essa
assorbito il delitto di
percosse di cui all'art.
581 c.p.
Affinché si possa parlare di rissa
non è, tuttavia,
sufficiente un semplice
alterco verbale tra più persone che si scambino ingiurie o minacce, né una
violenza plurima unilaterale, rivolta cioè da alcune persone nei confronti di altre, le quali tengano, però, un comportamento passivo. È, infatti,
necessaria una
violenza fisica reciproca tra singoli soggetti o tra gruppi contrapposti.
Dottrina e giurisprudenza si sono, altresì, dimostrate concordi nel ritenere
logicamente incompatibili il reato di
rissa e la
legittima difesa. La rissa non è, infatti, configurabile qualora lo scambio di violenze derivi da un'iniziale aggressione ingiusta e dalla successiva reazione difensiva dei soggetti aggrediti, poiché, in tal caso, opera la scriminante
ex art.
52 c.p. Al contrario, si considera configurabile la rissa nel caso in cui la reazione difensiva sia sproporzionata, ossia eccessiva rispetto all'offesa.
La
partecipazione del singolo corrissante, può, peraltro, assumere diverse connotazioni. Essa può, innanzitutto, essere:
concomitante, quando perdura per l'intero svolgimento della rissa;
iniziale, quando sussiste nel momento in cui scoppia la rissa ma poi il soggetto si allontana prima della sua fine; oppure
susseguente, quando, al contrario, un soggetto interviene nella rissa in un momento successivo alla sua nascita. La partecipazione può, poi, essere necessaria o non necessaria. Essa è
necessaria, quando risulta essere essenziale per l'integrazione del numero minimo di tre corrissanti; mentre
non è
necessaria quando, essendo già stato raggiunto il numero minimo di tre corrissanti, un soggetto contribuisca al protrarsi della rissa.
Nonostante, però, le condotte debbano necessariamente essere plurime, il
fatto di reato si considera
unico e consiste nell'
incontro delle varie
condotte criminose, le quali si muovono l'una contro l'altra e si trovano sommate nell'avvenimento a cui danno vita. Tale unicità del fatto risulta, altresì, dal
collegamento materiale in cui si svolgono le singole condotte, nonché dall'
elemento psicologico, il quale è costituito, non solo dalla volontà dei singoli soggetti agenti di tenere la propria condotta, ma anche dalla consapevolezza, di ciascuno di essi, in ordine alla condotta altrui, circostanza, questa, che, chiaramente, riunisce le singole condotte sotto il profilo soggettivo.
L'
oggetto materiale del reato è costituito dalla
persona di
ciascuno dei
soggetti che abbiano preso parte alla rissa, e contro cui, allo stesso tempo, si siano rivolte le condotte degli altri corrissanti.
Come in parte anticipato, l'
elemento psicologico del reato di rissa è costituito sia dalla
volontà del
singolo soggetto attivo di tenere la propria
condotta, sia dalla
volontà di ciascun corrissante di prendere parte alla
colluttazione, il tutto nella
consapevolezza del
comportamento altrui.
Considerato, dunque, che la conoscenza reciproca della condotta altrui è
elemento costitutivo del reato, la sussistenza di un
vizio di
volontà, essendo idonea a far mancare l'incontro delle singole volontà dei soggetti agenti, essenziale per la configurabilità della fattispecie in esame, potrebbe far venir meno il reato in capo a tutti i soggetti coinvolti.
Il reato di rissa si
perfeziona nel momento e nel luogo in cui si verifichi la
partecipazione alla rissa, mentre si considera
consumato nel momento e nel luogo in cui la rissa volga al
termine, e ciò può avvenire o per cessazione della rissa stessa, o per abbandono della rissa da parte del singolo corrissante.
Non è configurabile il
tentativo, in quanto, da un lato, qualora non si verifichi l'incontro delle singole condotte, non si può parlare di rissa, e dall'altro, una singola condotta in sé considerata non può rilevare ai sensi dell'art.
588 c.p.
Ai sensi del
comma 2, qualora,
durante la rissa oppure
immediatamente dopo ed in sua
conseguenza, sia derivata la
morte o la
lesione personale di una persona, sia essa un corrissante o meno, il delitto in esame risulta
aggravato per chiunque vi abbia
partecipato. Si tratta di una
circostanza aggravante a carattere
oggettivo, in quanto si pone
a carico di tutti i corrissanti per il solo fatto di aver partecipato alla rissa, anche di chi, quindi, non abbia voluto o conosciuto la morte o la lesione in questione. Chiaramente, l'autore materiale della lesione personale o dell'omicidio, risponderà, oltre che della rissa aggravata, anche dell'ulteriore delitto da esso realizzato.
Ai fini della configurabilità di detta aggravante è, però, necessario che ci si trovi di fronte ad un caso di
omicidio o di
lesione personale, con la conseguenza che anche un loro tentativo non sarebbe sufficiente ad aggravare la rissa.
Oltre a ciò, è, altresì, necessario che l'omicidio o la lesione personale si verifichino o
durante la rissa, ossia nell'ambito della lotta o per una causa inerente alla lotta stessa, oppure
immediatamente dopo la rissa ed
in sua conseguenza, ossia come prodotto di un'attività di taluno dei corrissanti che non si sia ancora placata, non essendo decorso un apprezzabile intervallo di tempo dalla cessazione della rissa, o anche a distanza da quest'ultima, ma pur sempre come sua conseguenza.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA