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Articolo 588 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Rissa

Dispositivo dell'art. 588 Codice Penale

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 2.000(1)(2).

Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale [582-583], la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa(3)(4).

Note

(1) La dottrina non è concorde a riguardo del numero minimo di concorrenti alla rissa. Secondo alcuni autori sarebbero sufficienti due persone, dal momento che nulla in merito dice la disposizione in esame, mentre altri propendono per richiedere la presenza minima di tre soggetti.
(2) Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a)) che al primo comma del presente articolo la parola «309» è sostituita dalla seguente: «2.000».
(3) Si tratta di un addebito a titolo di responsabilità oggettiva e quindi indipendente da un accertamento dell'atteggiamento psicologico dei soggetti.
(4) Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera b)) la modifica del secondo comma.

Ratio Legis

Il legislatore ha inserito tale disposizione al fine di tutelare la vita e l'incolumità della persona, sebbene un orientamento dottrinale assolutamente minoritario ritenga che trovino qui garanzia anche l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica.

Spiegazione dell'art. 588 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'incolumità fisica delle persone partecipanti alla rissa.

Per la configurazione del reato è necessaria e sufficiente che nella violenza contesa vi siano gruppi contrapposti, con volontà reciproca di attentare all'altrui incolumità. Trattasi infatti di reato di pericolo (almeno con riguardo alla fattispecie di cui al primo comma), dato che non è richiesto un evento inteso in senso naturalistico, ma è sufficiente la mera partecipazione alla rissa.

Perché sia configurabile il delitto è stata ritenuta sufficiente la partecipazione di almeno tre persone.

I partecipanti devono essere animati dalla reciproca volontà di recare offesa agli avversari e dunque, qualora da parte dell'antagonista o degli antagonisti vi sia mera resistenza passiva (e senza precedente provocazione), il delitto di rissa non sussiste. Risulta dunque inapplicabile la causa di giustificazione della legittima difesa, in quanto se essa sussiste, il delitto non viene mai in rilievo, a meno che, durante la rissa, uno dei contendenti non abbia una reazione assolutamente sproporzionata ed imprevedibile.

La circostanza attenuante della provocazione è ritenuta configurabile solamente nel caso in cui l'azione offensiva di uno dei gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata (senza che ricorrano gli estremi della legittima difesa) da una tracotante pretesa, eticamente e giuridicamente illecita o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo.

Il delitto di rissa può concorrere con qualsiasi delitto di cui non sia elemento costitutivo o circostanza aggravante.

Il secondo comma disciplina l'applicazione di una circostanza aggravante speciale e ad effetto speciale qualora dalla partecipazione alla rissa derivi la morte o le lesioni personali (anche lievi o lievissime) di qualcuno dei partecipanti, anche immediatamente dopo la rissa ed in conseguenza di essa. Ovviamente, se è lo stesso soggetto a causare la morte o le lesioni, risponderà per queste in concorso con il delitto di rissa, dato che l'aggravante in parola deriva dalla mera partecipazione.

///SPIEGAZIONE ESTESA

Si parla di rissa qualora si verifichi uno scambio volontario, reciproco e contestuale, di più atti di violenza fisica tra almeno tre persone, tutti diretti ad arrecare un'offesa agli altri corrissanti, e da cui derivi un concreto pericolo per la vita o per l'integrità personale dei corrissanti stessi o di terzi estranei.

La caratteristica principale della fattispecie in esame risiede nel fatto di essere un reato plurisoggettivo proprio: elemento costitutivo del delitto di rissa è, infatti, la presenza di almeno tre corrissanti.
Ciascuno di tali soggetti è considerato autore del reato, pur non essendo indispensabile che ognuno di essi sia, in concreto, imputabile e punibile. Per ogni soggetto che, però, sia imputabile e punibile, la sua punibilità è, in ogni caso, condizionata all'esistenza della condotta degli altri soggetti, non rilevando, ai fini della configurazione della rissa, la singola condotta in sé considerata.

Parimenti a quanto detto in merito ai soggetti attivi, il delitto in esame richiede, per la sua configurabilità, una pluralità di condotte, rappresentata da uno scambio, reciproco e contestuale, di molteplici atti di violenza personale fisica.
Dette condotte devono, quindi, essere caratterizzate da uno svolgimento violento e, almeno per un certo tempo, simultaneo, oltre che dal fatto di essere contrapposte, nonché pericolose per la vita o per l'integrità personale, in ragione, appunto, della loro natura violenta.
Da tali elementi deriva, da un lato, che non si possa considerare soggetto attivo del reato di rissa colui che rimanga totalmente inattivo, e, dall'altro, che si possa partecipare ad una rissa sia intervenendo in un qualsiasi momento del suo decorso, sia recedendo prima che la rissa sia terminata. Non si considera, inoltre, una condotta idonea a configurare il delitto in esame, quella costituita dall'intervento del cosiddetto "paciere", ossia di chi intervenga, talvolta anche usando violenza sui corrissanti, non per dare un proprio contributo alla rissa stessa, bensì per dividere i corrissanti o, quantomeno, per farli smettere.

Considerata la natura necessariamente violenta delle condotte tipiche della fattispecie di rissa, non può che risultare da essa assorbito il delitto di percosse di cui all'art. 581 c.p.

Affinché si possa parlare di rissa non è, tuttavia, sufficiente un semplice alterco verbale tra più persone che si scambino ingiurie o minacce, né una violenza plurima unilaterale, rivolta cioè da alcune persone nei confronti di altre, le quali tengano, però, un comportamento passivo. È, infatti, necessaria una violenza fisica reciproca tra singoli soggetti o tra gruppi contrapposti.

Dottrina e giurisprudenza si sono, altresì, dimostrate concordi nel ritenere logicamente incompatibili il reato di rissa e la legittima difesa. La rissa non è, infatti, configurabile qualora lo scambio di violenze derivi da un'iniziale aggressione ingiusta e dalla successiva reazione difensiva dei soggetti aggrediti, poiché, in tal caso, opera la scriminante ex art. 52 c.p. Al contrario, si considera configurabile la rissa nel caso in cui la reazione difensiva sia sproporzionata, ossia eccessiva rispetto all'offesa.

La partecipazione del singolo corrissante, può, peraltro, assumere diverse connotazioni. Essa può, innanzitutto, essere: concomitante, quando perdura per l'intero svolgimento della rissa; iniziale, quando sussiste nel momento in cui scoppia la rissa ma poi il soggetto si allontana prima della sua fine; oppure susseguente, quando, al contrario, un soggetto interviene nella rissa in un momento successivo alla sua nascita. La partecipazione può, poi, essere necessaria o non necessaria. Essa è necessaria, quando risulta essere essenziale per l'integrazione del numero minimo di tre corrissanti; mentre non è necessaria quando, essendo già stato raggiunto il numero minimo di tre corrissanti, un soggetto contribuisca al protrarsi della rissa.

Nonostante, però, le condotte debbano necessariamente essere plurime, il fatto di reato si considera unico e consiste nell'incontro delle varie condotte criminose, le quali si muovono l'una contro l'altra e si trovano sommate nell'avvenimento a cui danno vita. Tale unicità del fatto risulta, altresì, dal collegamento materiale in cui si svolgono le singole condotte, nonché dall'elemento psicologico, il quale è costituito, non solo dalla volontà dei singoli soggetti agenti di tenere la propria condotta, ma anche dalla consapevolezza, di ciascuno di essi, in ordine alla condotta altrui, circostanza, questa, che, chiaramente, riunisce le singole condotte sotto il profilo soggettivo.

L'oggetto materiale del reato è costituito dalla persona di ciascuno dei soggetti che abbiano preso parte alla rissa, e contro cui, allo stesso tempo, si siano rivolte le condotte degli altri corrissanti.

Come in parte anticipato, l'elemento psicologico del reato di rissa è costituito sia dalla volontà del singolo soggetto attivo di tenere la propria condotta, sia dalla volontà di ciascun corrissante di prendere parte alla colluttazione, il tutto nella consapevolezza del comportamento altrui.
Considerato, dunque, che la conoscenza reciproca della condotta altrui è elemento costitutivo del reato, la sussistenza di un vizio di volontà, essendo idonea a far mancare l'incontro delle singole volontà dei soggetti agenti, essenziale per la configurabilità della fattispecie in esame, potrebbe far venir meno il reato in capo a tutti i soggetti coinvolti.

Il reato di rissa si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si verifichi la partecipazione alla rissa, mentre si considera consumato nel momento e nel luogo in cui la rissa volga al termine, e ciò può avvenire o per cessazione della rissa stessa, o per abbandono della rissa da parte del singolo corrissante.
Non è configurabile il tentativo, in quanto, da un lato, qualora non si verifichi l'incontro delle singole condotte, non si può parlare di rissa, e dall'altro, una singola condotta in sé considerata non può rilevare ai sensi dell'art. 588 c.p.

Ai sensi del comma 2, qualora, durante la rissa oppure immediatamente dopo ed in sua conseguenza, sia derivata la morte o la lesione personale di una persona, sia essa un corrissante o meno, il delitto in esame risulta aggravato per chiunque vi abbia partecipato. Si tratta di una circostanza aggravante a carattere oggettivo, in quanto si pone a carico di tutti i corrissanti per il solo fatto di aver partecipato alla rissa, anche di chi, quindi, non abbia voluto o conosciuto la morte o la lesione in questione. Chiaramente, l'autore materiale della lesione personale o dell'omicidio, risponderà, oltre che della rissa aggravata, anche dell'ulteriore delitto da esso realizzato.
Ai fini della configurabilità di detta aggravante è, però, necessario che ci si trovi di fronte ad un caso di omicidio o di lesione personale, con la conseguenza che anche un loro tentativo non sarebbe sufficiente ad aggravare la rissa.
Oltre a ciò, è, altresì, necessario che l'omicidio o la lesione personale si verifichino o durante la rissa, ossia nell'ambito della lotta o per una causa inerente alla lotta stessa, oppure immediatamente dopo la rissa ed in sua conseguenza, ossia come prodotto di un'attività di taluno dei corrissanti che non si sia ancora placata, non essendo decorso un apprezzabile intervallo di tempo dalla cessazione della rissa, o anche a distanza da quest'ultima, ma pur sempre come sua conseguenza.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 588 Codice Penale

Cass. pen. n. 21869/2023

Sussiste l'interesse della parte civile a impugnare la riqualificazione giuridica del delitto di omicidio preterintenzionale in quello di rissa aggravata dalle lesioni del soggetto coinvolto, successivamente deceduto senza che la morte sia stata riconosciuta come collegata causalmente alla condotta di reato, in quanto, anche in assenza di una qualsiasi allegazione formale e specifica della parte civile dell'interesse concreto alla diversa qualificazione giuridica del fatto, quest'ultima determina inevitabili effetti sulla quantificazione del danno morale o del danno biologico già riconosciuti.

Cass. pen. n. 22587/2022

Non è integra il delitto di rissa la condotta di colui che, aggredito da altre persone, reagisca difendendosi. (In motivazione, la Corte ha precisato che in tal caso l'aggredito non è punibile ai sensi dell'art. 52 cod. pen., mentre gli aggressori, non trovandosi al cospetto di un corrissante, non rispondono del delitto di rissa, ma delle conseguenze penali previste per gli atti di violenza posti in essere).

Cass. pen. n. 40573/2021

Il reato di lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive concorre con quello di rissa commesso nello stesso contesto spaziale e temporale, in ragione della diversità dei beni giuridici tutelati, sicché non trova applicazione la clausola di riserva contenuta nell'art. 6-bis, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401, la cui operatività, collegata al meccanismo dell'assorbimento, postula che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo bene-interesse tutelato dal reato meno grave.

Cass. pen. n. 33112/2020

In tema di rissa, è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l'intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente (nella specie, tentando di sferrare calci e pugni agli oppositori).

Cass. pen. n. 22040/2020

In tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo. (Fattispecie in tema di rissa in cui la Corte ha ritenuto inidonea a giustificare l'applicazione della esimente della legittima difesa la mera indicazione della natura difensiva della condotta violenta, senza specifiche allegazioni circa la sussistenza di un pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la prospettata reazione all'offesa altrui).

Cass. pen. n. 45356/2019

La configurabilità per il reato di rissa aggravata da lesioni o morte non esclude, a carico dei corrissanti non autori materiali né morali della lesione o dell'omicidio, la concorrente responsabilità, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. per questi ulteriori delitti, a condizione che le caratteristiche della contesa consentissero di prevedere tali sviluppi.

Cass. pen. n. 30215/2016

Con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, "reato complesso".

Cass. pen. n. 32027/2014

Con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, "reato complesso". (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in relazione ai corissanti non autori materiali delle lesioni o dell'omicidio, la configurabilità del delitto di rissa aggravata non esclude la loro responsabilità per gli ulteriori reati a titolo di concorso anomalo, data la loro consapevole partecipazione ad un'azione criminosa realizzata con modalità tanto accese da determinare in concreto conseguenze di particolare gravità per l'incolumità personale).

Cass. pen. n. 7013/2011

Il reato di rissa (art. 588 c.p.) è configurabile anche nel caso in cui i partecipanti non siano stati coinvolti tutti contemporaneamente nella colluttazione e l'azione si sia sviluppata in varie fasi e si sia frazionata in distinti episodi, tra i quali non vi sia stata alcuna apprezzabile soluzione di continuità, essendosi tutti seguiti in rapida successione, in modo da saldarsi in un'unica sequenza di eventi.

Cass. pen. n. 283/2010

I reati di lesioni personali e omicidio, commessi nel corso di una rissa, concorrono con il reato di rissa aggravata ex art. 588, comma secondo, c.p., anche nel caso in cui il corissante ne debba rispondere a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p.

Cass. pen. n. 31219/2009

Con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, c.p. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, "reato complesso".

Cass. pen. n. 4402/2009

In tema di delitto di rissa, l'aggravante di cui all'art. 588, comma primo, c.p. è applicabile anche nei confronti del compartecipe che abbia riportato lesioni personali, in quanto colui che partecipa volontariamente alla condotta violenta collettiva diretta ad offendere oltre che a difendere, si assume la responsabilità per rissa semplice o aggravata a seconda degli effetti della colluttazione.

Cass. pen. n. 20933/2008

Il reato di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma secondo, c.p. concorre con altri reati, come quelli di lesioni personali e di omicidio, solo con riferimento al corissante autore degli ulteriori fatti e a coloro nei cui confronti siano eventualmente ravvisabili gli estremi del concorso materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., mentre nei confronti dei corissanti diversi dagli autori o coautori dei reati più gravi è configurabile la speciale fattispecie di rissa aggravata e non il concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 c.p.

Cass. pen. n. 7635/2007

È inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata. (La Corte ha altresì precisato che il principio affermato può essere derogato solo in situazioni eccezionali e cioè solo ove, in costanza di tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata e, pertanto, un'offesa che, in quanto diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta).

Cass. pen. n. 43382/2005

L'attenuante della provocazione è normalmente incompatibile con il reato di rissa, a meno che non risulti che l'azione offensiva di uno dei due gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata — senza che ricorrano gli estremi della legittima difesa — da una pretesa tracotante, eticamente o giuridicamente illecita, o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo.

Cass. pen. n. 43524/2004

Ai fini della configurazione del delitto di rissa è necessario che un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente; allorché invece un gruppo di persone assalga deliberatamente altre, e queste ultime si difendano, non è ravvisabile il delitto di rissa né a carico degli aggrediti né a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi.

Cass. pen. n. 4612/1995

Deve essere posto a carico di tutti i partecipi ad una spedizione punitiva - dei quali uno solo fornito di arma, peraltro già pronta all'uso, e gli altri di spranghe - l'omicidio in cui sia sfociata la rissa programmata, essendo prevedibile quell'evento terminale come sviluppo possibile dell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, attese le concrete modalità di attuazione di essa. (Fattispecie in tema di provvedimento cautelare).

Cass. pen. n. 710/1993

Al reato di rissa, ed a quelli commessi nel corso di essa, non è applicabile la legittima difesa perché i corrisanti sono animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessitata. Solo eccezionalmente, in simili ipotesi, l'esimente di che trattasi può essere riconosciuta ed è quando, esistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia una offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma e in tal senso ingiusta.

L'attenuante della provocazione è normalmente inapplicabile al reato di rissa, atteso che in esso la provocazione tra i corrissanti è reciproca e si elide vicendevolmente, a meno che uno dei partecipanti alla contesa abbia ecceduto i limiti accettati e prevedibili, così realizzando - con la propria reazione eccessiva - un nuovo ed autonomo fatto ingiusto.

Cass. pen. n. 5538/1992

La semplice partecipazione ad una rissa non può integrare, rispetto al reato di omicidio preterintenzionale, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 5, c.p. (concorso doloso dell'offeso), atteso che tale circostanza presuppone oltre all'inserimento dell'azione della persona offesa nella serie delle cause dell'evento lesivo subito, anche la volontà di concorrere alla produzione di questo.

Cass. pen. n. 8079/1991

In materia di rissa, il provvedimento di clemenza di cui al D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 l'art. 1, comma primo, lett. c) n. 2, ha ricompreso nell'amnistia l'ipotesi aggravata (art. 588, comma secondo, c.p.) in cui le lesioni derivate siano lievi o lievissime. Ne consegue che l'amnistia non è applicabile al corrissante che abbia subito lesioni gravi o gravissime.

Cass. pen. n. 7850/1990

La legittima difesa può essere invocata, in tema di rissa, soltanto da chi si sia lasciato coinvolgere nella contesa al solo scopo di resistere all'altrui violenza. La difesa attiva, cioè, deve essere contenuta nei limiti della necessità di neutralizzare l'aggressione subita, senza eccedere in iniziative offensive che, in quanto tali, superano l'ambito di applicabilità dell'esimente.

Cass. pen. n. 5920/1990

Per la configurazione del reato di rissa sono necessarie nella violenta contesa più centri di aggressione con volontà vicendevole di attentare all'altrui incolumità personale e la partecipazione di corrissanti divisi in gruppi contrapposti. Di conseguenza, quando più persone aggrediscono altre persone e queste esplichino un'azione di pura difesa, il reato di rissa non sussiste per la mancanza di una parte contrapposta corrissante.

Cass. pen. n. 12328/1988

In tema di rissa, il reato è integrato quando si verifichi una violenta contesa, con vie di fatto e con il proposito di ledersi reciprocamente, tra tre o più persone; contesa che, anche per la possibilità che altre persone intervengano a prendere le parti dei contendenti, costituisce di per sé un pericolo per l'incolumità pubblica. Pertanto, non è richiesto né il verificarsi di un turbamento per l'incolumità pubblica, posto che non necessita, per la punibilità del detto reato, che la colluttazione avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, potendo essa accadere anche in una privata dimora, né che qualcuno dei partecipanti incorra in pericolo di vita, essendo sufficiente la prova di un semplice pericolo per la incolumità personale.

Cass. pen. n. 11245/1988

Per la configurazione del reato di rissa è necessario che nella contesa violenta esistano più fronti di aggressione, con volontà vicendevole di attentare all'altrui personale incolumità; il che può realizzarsi anche quando qualcuna delle «parti» protagoniste sia rappresentata da un solo soggetto, con l'unico limite che il numero dei corrissanti non sia inferiore a quello di tre.

Cass. pen. n. 1729/1988

Per la sussistenza del delitto di rissa, se è necessaria la presenza di almeno tre corrissanti in un medesimo contesto spazio-temporale, non occorre che gli stessi vengano contemporaneamente ed insieme a vie di fatto, né che la rissa abbia luogo in un unico e ben determinato posto, ben potendo le modalità dell'azione implicare spostamenti in luoghi vicini e frazionamenti in vari episodi che rimangono, peraltro, sempre concatenati tra loro. Ne consegue che non viene meno l'unicità di contesto spazio-temporale allorché la violenta, reciproca aggressione tra più soggetti contrapposti abbia una dinamica progressiva e si verifichi attraverso manifestazioni tra loro concatenate e prive di soluzioni di continuità, anche se in luoghi diversi e vicini, a nulla rilevando, in tal caso, che i gruppi si scindano in sottogruppi, anche di due sole persone o che, al limite, ad uno degli episodi in successione rimangano presenti solo due dei corrissanti.

Cass. pen. n. 730/1988

La circostanza attenuante della provocazione può trovare applicazione nel caso eccezionale in cui uno dei partecipanti alla rissa abbia ecceduto i limiti accettati o prevedibili, attuando, con la sua eccessiva reazione, un nuovo ed autonomo fatto ingiusto, oppure nel caso, pure eccezionale, in cui l'azione offensiva di uno dei gruppi contendenti nella rissa sia stata preceduta e determinata — senza che ricorrano gli estremi della legittima difesa — da una tracotante pretesa, eticamente o giuridicamente illecita, o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo.

Cass. pen. n. 3866/1986

L'esimente della legittima difesa non è applicabile al delitto di rissa quando manchino i requisiti dell'involontarietà del pericolo e della proporzionalità della difesa. (Nella specie la Suprema Corte ha negato che ricorressero gli estremi per la concessione poiché il ricorrente, che ne aveva invocato l'applicazione per aver fatto uso del coltello in difesa del figlio aggredito, si era trovato in una situazione di pericolo da lui stesso volontariamente creata e aveva fatto uso del coltello, di apprezzabile lunghezza, per reagire in una contesa che fino a quel momento non aveva fatto registrare l'uso delle armi).

La circostanza attenuante della provocazione non è applicabile (salvo qualche caso particolare) al reato di rissa, poiché questo si risolve in una contemporanea e reciproca provocazione. Infatti, detta attenuante non può essere invocata da chi versi egli pure in re illicita per aver preso parte ad un litigio in cui entrambi i contendenti si siano offesi e percossi a vicenda.

Cass. pen. n. 300/1986

Nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 588 cpv. c.p., la partecipazione alla rissa va riguardata come mera occasione e non come concausa del delitto di omicidio o di lesione, sicché, nel caso che a rimanere ucciso o ferito sia un corrissante, non è applicabile l'attenuante dell'art. 62, n. 5, c.p. poiché tale circostanza costituisce un'ipotesi di concausa ai sensi dell'art. 41 c.p.

Cass. pen. n. 4878/1984

Una volta accertata l'intenzione offensiva di tutti i contendenti è irrilevante, ai fini della sussistenza del delitto di rissa, accertare chi per primo sia passato a vie di fatto.

Cass. pen. n. 2991/1984

Nell'ipotesi in cui nel corso di una rissa vengono procurate da parte di un corrissante lesioni ad un soggetto estraneo alla contesa, sussiste l'aggravante prevista dall'art. 588 c.p., che viene posta obiettivamente a carico di tutti i partecipanti. Nell'ipotesi in cui vengano procurate lesioni personali ad un terzo da un corrissante, soltanto quest'ultimo risponderà, oltre che di rissa, anche del delitto di lesioni volontarie.

Cass. pen. n. 1022/1983

La mera partecipazione ad una rissa non postula, di per sé, il concorso nei delitti più gravi commessi da uno o da alcuno dei corrissanti, essendo necessario dimostrare che anche gli altri abbiano consapevolmente concorso, materialmente o moralmente, nei crimini autonomamente commessi. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è chiarito che risulta inapplicabile il principio in tema di concorso di persone nel reato, secondo il quale anche la sola presenza non causale sul luogo del delitto può rappresentare - in date circostanze - una forma di concorso morale, posto che la presenza del soggetto alla rissa trova spiegazione e delimitazione nell'azione comune di partecipazione alla violenta contesa; ond'è che non può, da sola, costituire un comportamento diretto a rafforzare l'altrui risoluzione criminosa di realizzare più gravi reati).

Cass. pen. n. 4976/1982

L'elemento psicologico del delitto di rissa consiste nella coscienza e volontà di partecipare alla contesa con animo offensivo.

Cass. pen. n. 2814/1982

Il fatto che i componenti di uno dei gruppi di contendenti abbia agito in stato di legittima difesa non esclude per i componenti dell'altro gruppo il reato di rissa.

Cass. pen. n. 11169/1981

I reati contro la vita, che si determinano a seguito della rissa, non hanno valore assorbente rispetto al delitto di rissa. Pertanto, ben può configurarsi il concorso formale tra quelli e questo rispetto a chi ne è l'autore; mentre agiscono da semplice aggravante del delitto di cui all'art. 588 c.p. per gli altri partecipi alla rissa e per il loro autore.

Cass. pen. n. 8159/1981

In tema di rissa la configurabilità dell'esimente della legittima difesa è del tutto eccezionale ed è possibile soltanto quando uno dei corrissanti, nel corso della contesa, eserciti o minacci di esercitare una violenza più grave e pericolosa di quella inizialmente prevedibile ed accettata, oppure quando il soggetto si sia lasciato coinvolgere nella contesa al solo scopo di resistere all'altrui violenza e non abbia poi partecipato alla contesa con pari e contrapposta violenza a quella degli avversari.

Cass. pen. n. 1302/1981

In tema di rissa, la difesa legittima non è applicabile quando tutti i partecipanti abbiano agito con l'intento di sopraffarsi a vicenda e può eccezionalmente essere invocata per i connessi reati contro la persona nel caso in cui venga minacciata, nel corso della zuffa, un'offesa più grave e pericolosa di quella inizialmente prevedibile.

Cass. pen. n. 11785/1980

Premesso che l'oggettività giuridica del delitto di rissa consiste in una violenta contesa tra tre o più persone animate da un reciproco intento aggressivo, si può configurare l'esimente della legittima difesa sia se un soggetto interviene nella mischia per difendere sé o altri dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta senza mai eccedere nel corso dell'azione i limiti della partecipazione iniziale, sia se il corrissante minacci una violenza più grave e più pericolosa di quella inizialmente preveduta. Di contro, non è ravvisabile la legittima difesa se taluno, pur se intervenuto inizialmente per reagire all'altrui offesa, a sua volta abbia partecipato alla colluttazione con pari e contrapposta violenza a quella degli avversari su di un piano di reciproca volontà di sopraffazione e ritorsione.

Cass. pen. n. 3446/1980

Nel delitto di rissa l'esimente della legittima difesa è configurabile solo nel caso in cui durante la zuffa sia da taluno dei partecipanti minacciata un'offesa più grave e più pericolosa di quella inizialmente prevedibile.

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