(massima n. 1)
Ai fini della configurazione del delitto di rissa è necessario che un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente; allorché invece un gruppo di persone assalga deliberatamente altre, e queste ultime si difendano, non è ravvisabile il delitto di rissa né a carico degli aggrediti né a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi.