(massima n. 1)
Il reato di rissa (art. 588 c.p.) č configurabile anche nel caso in cui i partecipanti non siano stati coinvolti tutti contemporaneamente nella colluttazione e l'azione si sia sviluppata in varie fasi e si sia frazionata in distinti episodi, tra i quali non vi sia stata alcuna apprezzabile soluzione di continuitā, essendosi tutti seguiti in rapida successione, in modo da saldarsi in un'unica sequenza di eventi.