(massima n. 1)
L'attenuante della provocazione č normalmente incompatibile con il reato di rissa, a meno che non risulti che l'azione offensiva di uno dei due gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata senza che ricorrano gli estremi della legittima difesa da una pretesa tracotante, eticamente o giuridicamente illecita, o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo.