(massima n. 2)
Normalmente nel reato di rissa e nei reati commessi nel corso di una rissa non è applicabile la legittima difesa, in quanto i corrissanti sono animati dall'intento di reciprocamente offendersi, ed inoltre accettano volontariamente la situazione di pericolo, sicché la difesa non può dirsi necessitata. Solo eccezionalmente può essere applicata l'esimente, qualora, sussistendo gli altri requisiti richiesti dalla legge, risulti una reazione assolutamente imprevedibile e del tutto sproporzionata, ossia una offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova ed autonoma.