(massima n. 1)
La legittima difesa può essere invocata, in tema di rissa, soltanto da chi si sia lasciato coinvolgere nella contesa al solo scopo di resistere all'altrui violenza. La difesa attiva, cioè, deve essere contenuta nei limiti della necessità di neutralizzare l'aggressione subita, senza eccedere in iniziative offensive che, in quanto tali, superano l'ambito di applicabilità dell'esimente.