(massima n. 1)
Per la sussistenza del delitto di rissa, se è necessaria la presenza di almeno tre corrissanti in un medesimo contesto spazio-temporale, non occorre che gli stessi vengano contemporaneamente ed insieme a vie di fatto, né che la rissa abbia luogo in un unico e ben determinato posto, ben potendo le modalità dell'azione implicare spostamenti in luoghi vicini e frazionamenti in vari episodi che rimangono, peraltro, sempre concatenati tra loro. Ne consegue che non viene meno l'unicità di contesto spazio-temporale allorché la violenta, reciproca aggressione tra più soggetti contrapposti abbia una dinamica progressiva e si verifichi attraverso manifestazioni tra loro concatenate e prive di soluzioni di continuità, anche se in luoghi diversi e vicini, a nulla rilevando, in tal caso, che i gruppi si scindano in sottogruppi, anche di due sole persone o che, al limite, ad uno degli episodi in successione rimangano presenti solo due dei corrissanti.