Sulla scia di una granitica posizione della giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione ha ivi riconfermato la non applicabilità della causa di giustificazione in esame da parte di uno dei corrissanti coinvolto in una rissa: ciò in quanto mancherebbe la necessità della difesa tipica della scriminante della legittima difesa.
Al fine di comprendere pienamente la pronuncia in esame, occorre dapprima chiarire i requisiti tipici della legittima difesa, nonché, in generale, gli elementi strutturali del reato di rissa.
In particolare, la scriminante della legittima difesa prevede la non punibilità di colui che realizza un fatto di reato stante “la necessità di difendere un diritto proprio od altrui”: per la sua applicazione, è necessario il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, ovvero la proporzionalità della difesa rispetto all’offesa. In presenza di suddetti presupposti, il fatto tipico di reato è considerato dall’ordinamento privo dell’antigiuridicità, e pertanto non punibile: in particolare, il fatto è considerato lecito non solo penalmente, bensì in ogni settore dell’ordinamento giuridico (anche in quello civile e penale).
In merito al reato di rissa, il legislatore punisce, ex art. 588 c.p., chiunque vi partecipi (comma 1). Nel successivo comma, sono puniti, a titolo di circostanze aggravanti, gli eventuali eventi lesivi generatosi dalla rissa: in particolare, il codice enuncia quanto segue: “se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale avviene immediatamente dopo la rissa, ed in conseguenza di essa”.
Parte della dottrina ha qualificato la responsabilità penale enunciata dal legislatore all’interno del reato di rissa come oggettiva, in quanto imputata sine culpa. Ratio di tale scelta del legislatore si rinviene nel principio di autoresponsabilità, ossia nell’assunto per cui ogni soggetto presente alla rissa si è autodeterminato alla partecipazione, e pertanto ognuno di essi risponde (penalmente) degli eventi lesivi ivi generatosi, sebbene non voluti.
Da tale premessa, dunque, si deduce la legittima scelta della giurisprudenza prevalente di escludere, nella generalità dei casi, l’applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa a favore del partecipante al reato di rissa: mancherebbero difatti, non solo la necessità della difesa di un diritto proprio o altrui, tipica dell’art. 52 c.p.; bensì anche il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, essendo la situazione di pericolo creata dagli stessi corrissanti, ovvero l’offesa arrecata agli altri non qualificabile come mera reazione, bensì azione lesiva. I partecipanti alla rissa sono difatti animati dall'intento reciproco di offendersi (volontà di scambiarsi insulti, percosse e lesioni), accettando così la situazione di pericolo nella quale volontariamente si espongono.
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione avalla il filone giurisprudenziale prevalente, non giustificando gli eventi lesivi nel reato di rissa sotto l’ala protettrice dell’art. 52 c.p. Tuttavia, all’interno della pronunzia in oggetto, la Corte non manca di ricordare la necessità di valutare, in sede giurisdizionale, la specificità dei casi concreti, essendo non sempre legittima l’esclusione della causa di giustificazione di cui all’art. 52 c.p. in materia di rissa.
In particolare, così come affermato da altre pronunce della Corte di Cassazione, è possibile applicare la scriminante della legittima difesa nel reato di rissa qualora l’azione subita dal danneggiato sia stata completamente imprevedibile e sproporzionata, ossia del tutto nuova ed autonoma, tale da giustificare una reazione uguale e contraria (cfr Cass. pen., sez. V, 16 novembre 2006, n. 7635).
Ed ancora, è possibile applicare la scriminante in esame anche qualora si verifichi uno scontro tra due gruppi contrapposti, di cui uno solo attaccante: il secondo gruppo, ossia quello che cerca di difendersi da aggressioni ingiuste altrui (in assenza di preventiva azione), può invocare la scriminante della legittima difesa in caso di eventi lesivi cagionati dal delitto de quo.