(massima n. 1)
Premesso che l'oggettività giuridica del delitto di rissa consiste in una violenta contesa tra tre o più persone animate da un reciproco intento aggressivo, si può configurare l'esimente della legittima difesa sia se un soggetto interviene nella mischia per difendere sé o altri dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta senza mai eccedere nel corso dell'azione i limiti della partecipazione iniziale, sia se il corrissante minacci una violenza più grave e più pericolosa di quella inizialmente preveduta. Di contro, non è ravvisabile la legittima difesa se taluno, pur se intervenuto inizialmente per reagire all'altrui offesa, a sua volta abbia partecipato alla colluttazione con pari e contrapposta violenza a quella degli avversari su di un piano di reciproca volontà di sopraffazione e ritorsione.