(massima n. 1)
In tema di rissa la configurabilitą dell'esimente della legittima difesa č del tutto eccezionale ed č possibile soltanto quando uno dei corrissanti, nel corso della contesa, eserciti o minacci di esercitare una violenza pił grave e pericolosa di quella inizialmente prevedibile ed accettata, oppure quando il soggetto si sia lasciato coinvolgere nella contesa al solo scopo di resistere all'altrui violenza e non abbia poi partecipato alla contesa con pari e contrapposta violenza a quella degli avversari.