(massima n. 1)
Qualora, all'esito del giudizio di primo grado, l'imputato venga dichiarato responsabile di un reato che, a differenza di quello originariamente contestato, rende possibile l'estinzione mediante oblazione, deve ammettersi che la relativa domanda possa essere avanzata in sede di appello, trovando in tal caso applicazione analogica la disciplina prevista dall'art. 604, comma 7, c.p.p. per il caso in cui il giudice d'appello riconosca erronea la reiezione della domanda di oblazione da parte del giudice di primo grado.