(massima n. 1)
La sentenza di proscioglimento emessa dal Gip in sede di valutazione della richiesta di decreto penale di condanna, formulata dal P.M., è soggetta, in difetto di specifica e diversa normativa, alle ordinarie impugnazioni previste dagli artt. 568 e ss. c.p.p. Pertanto, l'appello del P.M. avverso la suddetta sentenza per erronea applicazione della legge penale, avendo effetti pienamente devolutivi, legittima il giudice di appello ad emettere una decisione nel merito, se non sussiste alcuna delle nullità previste dall'art. 604 c.p.p. Invero, il potere di annullamento del giudice di appello è circoscritto ai soli casi tassativamente indicati in quest'ultima norma, essendo l'appello un mezzo di impugnazione che può avere effetto rescissorio solo eccezionalmente.