(massima n. 1)
L'annullamento per nuovo esame della sentenza, per erronea applicazione dell'art. 468, primo comma, c.p.p., e dell'ordinanza dibattimentale con la quale il pretore abbia ritenuto non ammissibile — sulla base di una errata interpretazione di detta norma — la prova testimoniale richiesta dal pubblico ministero, deve essere fatto con rinvio al primo giudice e non già al giudice competente per l'appello secondo la regola generale dettata dal quarto comma, dell'art. 569, stesso codice. Infatti, la erronea declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale dedotta dal pubblico ministero incide negativamente sulla partecipazione stessa di tale organo al procedimento, determinando una nullità riconducibile a quelle previste dall'art. 180 c.p.p. (espressamente richiamato dal quarto comma, dell'art. 604).