(massima n. 1)
L'annullamento per nuovo esame della sentenza, per erronea applicazione dell'art. 468, primo comma, c.p.p., e dell'ordinanza dibattimentale con la quale il pretore abbia ritenuto non ammissibile sulla base di una errata interpretazione di detta norma la prova testimoniale richiesta dal pubblico ministero, deve essere fatto con rinvio al primo giudice e non gią al giudice competente per l'appello secondo la regola generale dettata dal quarto comma, dell'art. 569, stesso codice. Infatti, la erronea declaratoria di inammissibilitą della prova testimoniale dedotta dal pubblico ministero incide negativamente sulla partecipazione stessa di tale organo al procedimento, determinando una nullitą riconducibile a quelle previste dall'art. 180 c.p.p. (espressamente richiamato dal quarto comma, dell'art. 604).