(massima n. 1)
La prescrizione di cui all'art. 604, comma 6, c.p.p., di disporre Ģoccorrendoģ la rinnovazione del dibattimento qualora il giudice di appello riconosca erronea la dichiarazione del giudice di primo grado che il reato č estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, č insuperabile nei casi in cui non vi sia stata precedentemente alcuna attivitā dibattimentale di acquisizione della prova. (Nella fattispecie il giudice d'appello invece di procedere all'istruzione dibattimentale violava l'art. 640, comma 6, c.p.p., pronunziando immediatamente sentenza di condanna solo sulla base della documentazione fotografica contenuta nel fascicolo del dibattimento). (Mass. redaz.).