1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità [177-186](1).
2. La sentenza di condanna [533-537] pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante [604](2).
Note
(1)
Si tratta di una nullità riconducibile alle nullità generali di cui all'art. 178, comma 1, lett. b) e c).
(2)
In questi casi la nullità è parziale in quanto si riferisce soltanto ai fatti o alle circostanze non regolarmente contestate, mentre resta valida la decisione sull'accusa principale.