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Articolo 412 quater Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Altre modalità di conciliazione e arbitrato

Dispositivo dell'art. 412 quater Codice di procedura civile

Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti(1).

Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari(2).

Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.

Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.

All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo.

Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione orale.

La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato(3). Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.

I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte.

Note

(1) Il collegato lavoro ha previsto ulteriori forme e procedure conciliative le cui modalità di svolgimento vengono disciplinate dall'articolo in esame. Si tratta di due forme di arbitrato, di cui la prima trova il suo svolgimento durante il tentativo di conciliazione promosso presso la Direzione Provinciale del Lavoro ed è proprio la commissione di conciliazione a costituirsi collegio arbitrale, su richiesta delle parti. La seconda forma di arbitrato si svolge davanti ad un collegio costituito su iniziativa delle parti che affidano ad un collegio composto da un rappresentante di ciascuna di esse e da un presidente, il compito di risolvere la controversia.
(2) La procedura arbitrale viene promossa su istanza di parte che deve notificare all'altra un ricorso sottoscritto personalmente o dal suo rappresentante. Tale atto deve indicare la nomina dell'arbitro di parte, l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda, i mezzi di prova, il valore della controversia e l'indicazione delle norme poste a fondamento della propria domanda. Inoltre, il ricorrente può chiedere che il collegio arbitrale si pronunci secondo equità. Colui che riceve il ricorso può rimanere inerte o procedere alla nomina del proprio arbitro. Saranno poi gli arbitri a nominare il presidente e la sede del collegio. Diversamente, se la parte che riceve la notifica del ricorso non provvede a nominare il suo arbitro, il ricorrente si rivolge al presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede l'arbitrato affinchè questo provveda alla nomina dell'arbitro.
(3) Si precisa che l'arbitrato di cui alla norma in esame è un arbitrato irrituale, quindi la pronuncia degli arbitri non ha valore di sentenza ma di determinazione contrattuale. Di conseguenza, può essere sciolto solo per mutuo consenso o per le altre cause previste dalla legge e non produrrà effetti nei confronti dei terzi.

Spiegazione dell'art. 412 quater Codice di procedura civile

Si distinguono tre diverse forme di conciliazione-arbitrato:
  1. quella presso la Direzione Provinciale del Lavoro ex art. 412 del c.p.c.;
  2. quella prevista dai contratti collettivi ex art. 412 ter del c.p.c.;
  3. quella residuale, previsto dalla norma in esame.

Il legislatore ha voluto disciplinare in modo dettagliato ed inderogabile le modalità di composizione del collegio di conciliazione e arbitrato, disponendo in particolare che il collegio deve essere composto complessivamente da tre membri, di cui due rappresentanti di ciascuna parte, mentre il terzo, con funzioni di presidente, deve essere scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra professori universitari in materie giuridiche o avvocati cassazionisti.
Qualora tale accordo non venga raggiunto, sarà il Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione si trova la sede dell'arbitrato, su richiesta di parte, a scegliere il terzo arbitro.

Passando ad analizzare la disciplina del procedimento arbitrale, va innanzitutto detto che l'atto introduttivo deve avere la forma del ricorso, il quale va sottoscritto personalmente dalla parte (o dal rappresentante a cui questa abbia conferito mandato).
Tale ricorso deve contenere l’elezione di domicilio, la nomina dell'arbitro di parte, e la specificazione di ciò che costituisce oggetto della domanda, dovendosi precisare le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della stessa ed indicare i mezzi di prova e il valore della causa.
Ancora, nello stesso atto introduttivo il ricorrente deve indicare le norme invocate a proprio favore ed, eventualmente, chiedere che la decisione venga resa secondo equità.
Nulla viene detto sul fatto che tali requisiti siano richiesti o meno a pena di nullità, difettando anche una espressa sanzione in tal senso.
Tuttavia, si ritiene preferibile la tesi secondo cui i predetti requisiti devono considerarsi come inderogabili e tassativi.

Dal lato della parte convenuta, sembra innanzitutto evidente che la medesima non è vincolata a tale richiesta; solo qualora decida di accettare la procedura arbitrale, deve nominare il proprio arbitro.

Una volta composto il collegio, il convenuto, entro trenta giorni dalla data di scelta del terzo arbitro, deve depositare una memoria difensiva, nella quale sono contenute le sue difese, le eccezioni di rito e di merito, i mezzi di prova e le eventuali domande riconvenzionali (si tratta di previsioni anche qui inderogabili, sebbene non sia prevista una sanzione espressa).

Le parti possono replicare agli atti introduttivi, rispettivamente:
  • il ricorrente, con una memoria di replica, entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva;
  • il convenuto, con una memoria di controreplica, entro i dieci giorni successivi al deposito della memoria di replica.

A quel punto il collegio fissa l’udienza di discussione, nel corso della quale il primo incombente è quello di tentare la conciliazione; a questa seguono l'eventuale fase istruttoria e, infine, la fase della decisione.
Entro i venti giorni successivi all’udienza di discussione della causa, deve essere emesso il lodo.
Non si tratta di un termine fisso, ma variabile, legato alla data di effettivo svolgimento dell'udienza di discussione.


Entro il successivo termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione del provvedimento arbitrale, è possibile impugnare il lodo; l'impugnazione si propone mediante ricorso al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato.
In caso di mancata notificazione del lodo, alcuni ritengono che l'impugnazione soggiace ai termini ordinari di decadenza sostanziale, mentre altri considerano applicabile il termine di un anno dall'ultima sottoscrizione del lodo, secondo quanto previsto dall'art. 828 del c.p.c..

Per quanto concerne i motivi di impugnazione, assume rilevanza sotto questo profilo la natura che si attribuisce al lodo, in quanto solo nel caso in cui lo si ritenga rituale saranno deducibili tutti i motivi individuati dall'art. 829 del c.p.c., compresa in particolare, la violazione o falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi.
Se, al contrario, si presuppone la sua natura irrituale ex art. 412 ter del c.p.c., l'impugnazione di carattere negoziale può essere motivata con i soli vizi del lodo, come la contrarietà a norme imperative di legge, l'incapacità, l'errore, la violenza, il dolo e l'eccesso di mandato.

Costituiscono altrettanti motivi di impugnazione ex art. 412 quater del c.p.c., la mancata previsione dell'arbitrato nel contratto o nell'accordo collettivo, così come il difetto dello specifico accordo individuale, ovvero ancora l'omessa prescrizione nella contrattazione collettiva, degli elementi indicati dalle lettere da a) ad e) dell'art. 412 ter del c.p.c..
In ogni caso, il giudice dell’impugnazione non ha alcun potere di effettuare valutazioni del giudizio di fatto e di diritto compiuto dagli arbitri.

La regolarità della decisione arbitrale viene inficiata dal mancato rispetto del termine fissato dalle parti per la pronunzia del lodo, fatto salvo il caso in cui le stesse abbiano manifestato una diversa volontà.

Nel momento in cui il tribunale rileva i vizi del lodo impugnato, deve limitarsi ad annullarlo, potendo decidere nel merito solo se le parti hanno proposto, in via condizionata rispetto all'annullamento del lodo, le domande di merito.
Secondo altra tesi, invece, il giudice deve decidere nel merito soltanto se non vi è volontà contraria di tutte le parti, e ciò in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 830 del c.p.c..

La decisione, sia essa di accoglimento o di rigetto, viene emessa in unico grado e può essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360 del c.p.c. comma 1.

Secondo quanto espressamente previsto dalla norma in esame, il lodo può essere dichiarato esecutivo alle seguenti condizioni:
  1. se è decorso il termine per l'impugnazione senza che la stessa sia stata proposta;
  2. se le parti dichiarano con apposito atto scritto di rinunciare all’impugnazione.

Perché possa essere dichiarato esecutivo, occorre che il lodo, unitamente al contratto collettivo, al compromesso ed agli altri documenti dai quali si può verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'esecutività, sia depositato presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'arbitrato, il quale lo dichiara esecutivo con decreto, previa istanza della parte interessata e previa verifica della regolarità formale del lodo stesso (la verifica attiene ai soli elementi estrinseci del lodo, quali la sussistenza della clausola compromissoria nel contratto collettivo, l'accordo tra le parti, la mancata impugnazione, l'accettazione ovvero il rigetto dell'impugnazione).

E’ stata criticata in dottrina la mancata previsione di una forma di provvisoria esecutività del lodo in pendenza dell'impugnazione, facendosi osservare che l'impugnazione potrebbe essere proposta per fini puramente dilatori.
Va comunque osservato che il lodo irrituale, non ancora dichiarato esecutivo, può essere utilizzato per ottenere un decreto ingiuntivo, mentre lo stesso non può costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e può essere trascritto solo se contenuto in atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Facendosi applicazione analogica dell'art. 825 del c.p.c., il decreto che concede l'exequatur non è impugnabile, mentre quello che lo nega è reclamabile al tribunale in composizione collegiale.

Massime relative all'art. 412 quater Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 20968/2016

Nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'arbitrato previsto in materia di sanzioni disciplinari dall'art. 59 bis del d.lgs. n. 29 del 1993, introdotto dall'art. 28 del d.lgs. n. 80 del 1998 (corrispondente all'art. 56 del d.lgs. n. 165 del 2001, poi abrogato dall'art. 72 del d.lgs. n. 150 del 2009, con decorrenza dal 15 novembre 2009), ha natura irrituale ed il conseguente lodo è impugnabile in sede giudiziale, ex art. 412 quater c.p.c., oltre che per errori di fatto degli arbitri, anche per inosservanza di disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi, ivi compresa la violazione del fondamentale diritto di difesa alla cui tutela è volto anche l'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, era stata denunciata la mancata individuazione da parte dell'Amministrazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con le relative conseguenze in termini di violazione del principio del giusto procedimento e del buon andamento dell'Amministrazione).

Cass. civ. n. 14431/2015

Instaurata in una controversia di lavoro privato una procedura arbitrale, la cui natura è irrituale, la relativa decisione, soggetta al regime di impugnazione previsto dall'art. 412 quater c.p.c., in quanto atto negoziale, può essere annullata solo per vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri, quali i vizi del consenso ex art. 1427 c.c., ivi compresa l'alterata percezione o la falsa rappresentazione dei fatti, ovvero per inosservanza delle disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi. Ne consegue che l'errata delimitazione temporale della fattispecie materiale esaminata costituisce motivo di impugnazione ammissibile trattandosi di errore di fatto e non di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, ritenendo che, ai fini della recidiva del licenziamento disciplinare, la disposizione contrattuale collettiva applicata facesse riferimento all'anno solare e non all'anno di calendario).

Cass. civ. n. 16620/2011

La controversia fra il socio e la cooperativa di produzione e lavoro, attinente a prestazioni lavorative comprese fra quelle che il patto sociale pone a carico dei soci per il conseguimento dei fini istituzionali, per effetto dell'art. 5 della l. n. 142 del 2001, rientra nella competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto il rapporto da cui trae origine è, di natura complessa, insieme associativo e di lavoro autonomo o subordinato. Ne consegue che la clausola compromissoria, contenuta nello statuto della cooperativa, non è idonea ad impedire la valida adizione dell'autorità giudiziaria ove tale facoltà non fosse stata prevista, in conformità della previsione di cui all'art. 412 ter (nel testo vigente "ratione temporis", in sede di accordo collettivo nazione di lavoro.

Cass. civ. n. 2576/2009

Il procedimento arbitrale intentato da un lavoratore per l'impugnazione di una sanzione disciplinare dinanzi al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, per quanto sia espressamente previsto dalla legge, riveste comunque carattere irrituale, come tale eccezionalmente equiparabile a quello irrituale previsto dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che l'art. 412-quater cod. proc. civ. va interpretato nel senso che disciplini un unico regime di impugnazione del lodo irrituale, sia che questo sia previsto dalla contrattazione collettiva, sia che risulti introdotto ex lege - per il quale sarebbe in ogni caso difficile identificare un autonomo regime di impugnativa - e che, pertanto, è ammissibile, per effetto del citato articolo, il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in primo (ed unico) grado dal tribunale che abbia rigettato l'impugnativa del lodo arbitrale.

Cass. civ. n. 4025/2006

Riveste carattere irrituale il procedimento arbitrale intentato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, da un lavoratore per l'impugnazione di una sanzione disciplinare dinanzi al collegio arbitrale, con la conseguente applicabilità dell'art. 412 quater c.p.c. e la derivante ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in primo (ed unico) grado dal tribunale che rigetti l'impugnativa del relativo lodo arbitrale.

Cass. civ. n. 19679/2005

Con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'art. 6 del contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione e arbitrato del 2001 — del quale la Corte può direttamente accertare il significato (art. 63, comma quinto, D.L.vo n. 165 del 2001) — va interpretato nel senso che: la previsione dell'impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina, previsti dall'art. 59 del D.L.vo n. 29 del 1993 (ora art. 55 del D.L.vo n. 165 del 2001), è limitata solo all'individuazione dei collegi; tali collegi emettono un lodo irrituale ai sensi degli artt. 59 bis, 69 e 69 bis del D.L.vo n. 29 del 1993 (ora artt. 56, 65 e 66 del D.L.vo n. 165 del 2001) e 412 ter c.p.c. (come modificato dall'art. 19 del D.L.vo n. 387 del 1998); tale lodo non è identificabile con quello rituale di cui all'art. 59, comma settimo, D.L.vo n. 29 del 1993, trattandosi di lodo previsto dalla contrattazione collettiva; la sua impugnazione è disciplinata dall'art. 412 quater; dovendosi, invece, escludere — sulla base di un'interpretazione letterale e sistematica della suddetta norma — che le parti abbiano inteso far rivivere con il contratto quadro l'intero sistema delle impugnazioni riferibile all'art. 59 cit., destinato, secondo la previsione legislativa, a cessare di efficacia proprio con la contrattazione collettiva. Conseguentemente, è inammissibile l'impugnazione del suddetto lodo proposta dinanzi alla Corte d'appello, non essendo possibile la traslatio iudici al Tribunale competente.

Cass. civ. n. 16772/2005

In tema di arbitrato nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in ragione di una interpretazione letterale delle norme imposta dal tenore delle stesse, gli artt. 412 ter e quater c.p.c. vanno applicati unicamente agli arbitrati irrituali previsti dai contratti collettivi, mentre la decisione emessa dal collegio arbitrale di disciplina di cui all'art. 59, del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, ha natura di arbitrato rituale, come tale disciplinato dagli artt. 827 e ss. c.p.c., sicché competente sull'impugnativa del lodo non è il tribunale, nella cui circoscrizione l'arbitrato ha avuto sede, ma la corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitro. Conseguentemente, nella ipotesi di proposizione al tribunale, anziché alla corte d'appello, della impugnazione per nullità del lodo arbitrale, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cosiddetta translatio iudicii, e l'impugnazione è inammissibile.

Cass. civ. n. 44/2003

Nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'arbitrato previsto in materia di sanzioni disciplinari dall'art. 59 bis, D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 20, introdotto dall'art. 28, D.L.vo 21 marzo 1998, n. 80 (corrispondente all'art. 56, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165), operante a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore, ha natura irritale ed il lodo è impugnabile ai sensi dell'art. 412 quater, c.p.c., innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro; diversamente, invece, l'arbitrato previsto dall'art. 59, commi settimi ed ottavi, D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 27, D.L.vo 23 dicembre 1993, n. 546, aveva natura rituale ed il lodo era impugnabile, ai sensi dell'art. 828, c.p.c., innanzi al tribunale quale giudice d'appello per le controversie di lavoro e, dopo l'istituzione dell'ufficio del giudice unico di primo grado, innanzi alla Corte d'Appello.

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