(massima n. 1)
Il procedimento arbitrale intentato da un lavoratore per l'impugnazione di una sanzione disciplinare dinanzi al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, per quanto sia espressamente previsto dalla legge, riveste comunque carattere irrituale, come tale eccezionalmente equiparabile a quello irrituale previsto dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che l'art. 412-quater cod. proc. civ. va interpretato nel senso che disciplini un unico regime di impugnazione del lodo irrituale, sia che questo sia previsto dalla contrattazione collettiva, sia che risulti introdotto ex lege - per il quale sarebbe in ogni caso difficile identificare un autonomo regime di impugnativa - e che, pertanto, č ammissibile, per effetto del citato articolo, il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in primo (ed unico) grado dal tribunale che abbia rigettato l'impugnativa del lodo arbitrale.