(massima n. 1)
Con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'art. 6 del contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione e arbitrato del 2001 — del quale la Corte può direttamente accertare il significato (art. 63, comma quinto, D.L.vo n. 165 del 2001) — va interpretato nel senso che: la previsione dell'impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina, previsti dall'art. 59 del D.L.vo n. 29 del 1993 (ora art. 55 del D.L.vo n. 165 del 2001), è limitata solo all'individuazione dei collegi; tali collegi emettono un lodo irrituale ai sensi degli artt. 59 bis, 69 e 69 bis del D.L.vo n. 29 del 1993 (ora artt. 56, 65 e 66 del D.L.vo n. 165 del 2001) e 412 ter c.p.c. (come modificato dall'art. 19 del D.L.vo n. 387 del 1998); tale lodo non è identificabile con quello rituale di cui all'art. 59, comma settimo, D.L.vo n. 29 del 1993, trattandosi di lodo previsto dalla contrattazione collettiva; la sua impugnazione è disciplinata dall'art. 412 quater; dovendosi, invece, escludere — sulla base di un'interpretazione letterale e sistematica della suddetta norma — che le parti abbiano inteso far rivivere con il contratto quadro l'intero sistema delle impugnazioni riferibile all'art. 59 cit., destinato, secondo la previsione legislativa, a cessare di efficacia proprio con la contrattazione collettiva. Conseguentemente, è inammissibile l'impugnazione del suddetto lodo proposta dinanzi alla Corte d'appello, non essendo possibile la traslatio iudici al Tribunale competente.