Il testo di questa norma è stato ritenuto piuttosto irrilevante, in quanto si limita a prevedere che la
conciliazione e l'
arbitrato nelle controversie di lavoro possano essere svolte anche secondo le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L’arbitrato qui disciplinato viene subordinato alla condizione che lo stesso sia previsto nei contratti e accordi collettivi; tale previsione impedisce l'arbitrato individuale, ossia introdotto esclusivamente da un compromesso o da una clausola compromissoria stipulati tra le sole parti del rapporto di lavoro.
La previsione nella disciplina collettiva, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto la devoluzione ad arbitri, che resta necessariamente facoltativa, deve comunque essere prevista anche da un accordo apposito delle parti; inoltre, il tentativo di conciliazione deve necessariamente precedere anche l'arbitrato irrituale in materia di lavoro.
La previsione nella contrattazione collettiva delle regole del procedimento arbitrale costituisce, senza dubbio, condizione di validità dell'arbitrato, la quale può ritenersi soddisfatta anche con un rinvio al codice di procedura civile.
Qualora l’arbitrato non sia previsto come facoltativo, si ritiene che trovino applicazione gli artt. 1339, 1419 c.c. in tema di sostituzione automatica delle clausole.
Occorre precisare che la scelta della parte fra arbitrato e giudizio ordinario è libera finché, con l'accettazione dell'incarico da parte di tutti gli arbitri, non sia iniziata la procedura arbitrale, non potendo la parte stessa richiamarsi all'alternatività nel momento in cui il lodo sia stato depositato.