Che cosa significa "Lodo"?
Si definisce così la decisione collegiale assunta dagli arbitri di una controversia a cui viene attribuita efficacia di sentenza con decreto del presidente del Tribunale competente, ovvero quello in cui ha sede l'arbitrato, ovvero con l'exequatur (si cfr. art. 825 del c.p.c.). Tale decisione conclude il procedimento arbitrale e produce un effetto vincolante per le parti sin dal momento in cui gli arbitri provvedono alla sua sottoscrizione.
Si parla di lodo non definitivo quando il collegio arbitrale si pronuncia su di una questione incidentale, senza definire il giudizio.
Si parla di lodo non definitivo quando il collegio arbitrale si pronuncia su di una questione incidentale, senza definire il giudizio.