(massima n. 1)
In tema di arbitrato nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in ragione di una interpretazione letterale delle norme imposta dal tenore delle stesse, gli artt. 412 ter e quater c.p.c. vanno applicati unicamente agli arbitrati irrituali previsti dai contratti collettivi, mentre la decisione emessa dal collegio arbitrale di disciplina di cui all'art. 59, del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, ha natura di arbitrato rituale, come tale disciplinato dagli artt. 827 e ss. c.p.c., sicché competente sull'impugnativa del lodo non è il tribunale, nella cui circoscrizione l'arbitrato ha avuto sede, ma la corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitro. Conseguentemente, nella ipotesi di proposizione al tribunale, anziché alla corte d'appello, della impugnazione per nullità del lodo arbitrale, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cosiddetta translatio iudicii, e l'impugnazione è inammissibile.