(massima n. 1)
Riveste carattere irrituale il procedimento arbitrale intentato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, da un lavoratore per l'impugnazione di una sanzione disciplinare dinanzi al collegio arbitrale, con la conseguente applicabilitą dell'art. 412 quater c.p.c. e la derivante ammissibilitą del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in primo (ed unico) grado dal tribunale che rigetti l'impugnativa del relativo lodo arbitrale.