(massima n. 1)
Nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'arbitrato previsto in materia di sanzioni disciplinari dall'art. 59 bis, D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 20, introdotto dall'art. 28, D.L.vo 21 marzo 1998, n. 80 (corrispondente all'art. 56, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165), operante a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore, ha natura irritale ed il lodo č impugnabile ai sensi dell'art. 412 quater, c.p.c., innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro; diversamente, invece, l'arbitrato previsto dall'art. 59, commi settimi ed ottavi, D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 27, D.L.vo 23 dicembre 1993, n. 546, aveva natura rituale ed il lodo era impugnabile, ai sensi dell'art. 828, c.p.c., innanzi al tribunale quale giudice d'appello per le controversie di lavoro e, dopo l'istituzione dell'ufficio del giudice unico di primo grado, innanzi alla Corte d'Appello.