(massima n. 1)
In tema di ricusazione nell'ambito del procedimento di cassazione ex art. 380 bis c.p.c., non ricorre l'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della citata disposizione, in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilitą per il collegio, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'istanza di ricusazione del giudice relatore, avanzata dal ricorrente nella memoria successiva alla formulazione della proposta ex art. 380 bis, comma 1, c.p.c., sul presupposto che il relatore si sarebbe rivelato di parte, nel propendere apoditticamente per l'inammissibilitą del ricorso, in contrasto con le circostanze di fatto, la legge e la giurisprudenza evidenziate nel ricorso medesimo).