(massima n. 1)
In tema di giudizio di cassazione e di procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis c.p.c., dal complesso delle innovazioni apportate con la novella di cui al D.L.vo n. 40 del 2006, inequivocabilmente volta al rafforzamento della funzione nomofilattica della corte di legittimità, a sua volta certamente agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione, e dalla nuova formulazione dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., per il quale il rinunciante può (e non più deve ) essere condannato alle spese, così avallando l'ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia, si desume che il termine utile per rinunciare al ricorso va individuato nel momento in cui è precluso alle parti l'esercizio di un'ulteriore attività processuale e non in quello, antecedente, della notifica agli avvocati della relazione depositata dal consigliere relatore nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., senza che, in tal modo, venga meno la remora a presentare ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, stante il ruolo potenzialmente deterrente della condanna alle spese, e che sia escluso il risparmio di attività per il quale si giustifica l'ammissibilità della rinuncia, essendo il collegio comunque esentato dall'esame del ricorso, sia in sede di adunanza in camera di consiglio, che di eventuale pubblica udienza, cui la causa venga rinviata ex art. 380 bis quinto comma, c.p.c. (Nella specie le S.U. hanno dichiarato l'estinzione in relazione a rinuncia intervenuta prima della data fissata per l'adunanza in camera di consiglio ).