(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, l'ordinanza interlocutoria con cui il Collegio rimette la causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale ex art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. non dispiega effetti sull'ampiezza della cognizione, il cui oggetto verrą definito e delimitato a seguito della celebrazione della pubblica udienza, ma soltanto sulla modalitą della cognizione, rendendo necessario in concreto, come presupposto del suo esercizio, il contraddittorio orale tra le parti.