(massima n. 1)
L'eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il gravame ai sensi dell'art. 366 c.p.c. poiché il ricorrente, che aveva impugnato la sentenza di appello per omessa pronuncia sulla domanda di corresponsione degli interessi, solo con la memoria integrativa aveva precisato in quale atto e fase del giudizio di secondo grado aveva proposto tale domanda).