(massima n. 1)
In tema di procedimento di cassazione, ove il ricorso sia stato preliminarmente esaminato dalla sezione prevista dall'art. 376 c.p.c. e questa, in esito alla camera di consiglio, abbia rimesso la causa alla sezione semplice ai sensi dell'art. 380 bis, comma 3, c.p.c., non sussiste la necessitą della trattazione del processo in pubblica udienza, salvo che l'ordinanza di remissione faccia espresso riferimento alla sussistenza dei presupposti - particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare - che, ai sensi dell'art. 375, comma 2, c.p.c., giustificano tale trattazione.