(massima n. 1)
La relazione ex art. 380 bis c.p.c. è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall'organo giudicante, ossia dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio - da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale - come espressamente riconosciuto dall'ultimo comma della anzidetta disposizione, laddove si prevede che, ove la Corte ritenga che non ricorrano le condizioni prescritte per la trattazione in camera di consiglio - che sono evidentemente quelle formulate nella relazione preliminare - rinvia la causa alla pubblica udienza.