(massima n. 1)
In tema di giudizio di cassazione, la valutazione compiuta dal giudice della sezione apposita di cui all'art. 376 c.p.c. nel trasmettere il ricorso alla sezione semplice, in ordine alla non ricorrenza nella specie delle condizioni per dichiarare inammissibile il ricorso, preclude, stante il disposto dell'art. 380 bis, comma quarto, c.p.c., alla sezione semplice l'adozione, a sua volta, del rito camerale, essendo imposta la trattazione in pubblica udienza; tuttavia, in difetto di norma specifica, non č ragionevole interpretare la disciplina nel senso che tale precedente valutazione sull'ammissibilitą del ricorso limiti o vincoli la piena delibazione in sede di pubblica udienza, che, pertanto, deve estendersi a tutte le questioni che il ricorso stesso pone.