(massima n. 2)
In tema di giudizio di cassazione, l'art. 380 bis, comma terzo, c.p.c., contiene una disciplina completa del potere di esercizio della difesa per iscritto nel procedimento di decisione in camera di consiglio, ed è quindi esclusa la possibilità di applicazione dell'art. 378 c.p.c., dettato per il procedimento di decisione in udienza pubblica. Pertanto, una volta esercitato il potere di depositare memoria ai sensi del suddetto terzo comma, qualora non sia maturato il termine di cui all'art. 378 calcolato in funzione della data dell'adunanza, non è concepibile l'applicazione di questa norma. Tuttavia, poiché il terzo comma suindicato usa il termine «memorie» e l'uso del plurale non è imposto e non è spiegabile con il riferimento alla possibilità del deposito in capo alle parti (in quanto il legislatore avrebbe potuto usare il termine al singolare, a differenza di quanto imposto dal riferimento alle «conclusioni» del P.M., che evocano un concetto necessariamente da esprimersi con l'uso del plurale), l'interpretazione favorevole alla possibilità del dispiegarsi nel senso più ampio del diritto di difesa della parte impone di ritenere che la parte, purché rispetti il termine di non oltre cinque giorni prima della data dell'adunanza, può depositare più memorie, senza che il deposito di una prima memoria implichi consumazione del potere di difesa scritta.