(massima n. 1)
A norma dell'art. 379 c.p.c., in sede di discussione davanti alla Corte di cassazione č consentito alle parti di presentare brevi osservazioni per iscritto per replicare alle conclusioni assunte dal P.M. in udienza; ne consegue che, ove il ricorso sia stato trattato in camera di consiglio con la procedura di cui all'art. 380 bis c.p.c. ed il P.M. si sia limitato a chiedere la conferma della relazione presentata, č precluso alle parti di depositare ulteriori osservazioni scritte.