(massima n. 1)
L'art. 122 del codice della proprietà intellettuale (d.l.vo 10 febbraio 2005, n. 30) prevede che "in deroga all'art. 70 c.p.c. l'intervento in causa del P.M. non è obbligatorio" nelle cause che vertono sulla decadenza o nullità di un titolo di proprietà industriale, né il successivo art. 245, che contiene le disposizioni di carattere transitorio, ha introdotto alcun elemento di novità nell'ordinamento, con la conseguenza che le nuove disposizioni processuali trovano immediata applicazione ai processi in corso relativamente agli atti da compiere successivamente alla loro entrata in vigore, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi; pertanto, non essendo più obbligatoria la partecipazione del P.M. al giudizio, a partire dal 19 marzo 2005 (data in cui è entrato in vigore il predetto codice), questi non acquista la qualità di parte necessaria, ove, come nella specie, non sia intervenuto in giudizio, sicché non sussiste, in grado di appello, la necessità d'integrare il contraddittorio nei suoi confronti, né l'eventuale avviso datogli dal giudice di primo grado vale a determinarne il litisconsorzio processuale necessario.