(massima n. 1)
Le azioni di cui agli artt. 148 e 361 c.c. relative al contributo per il mantenimento del figlio, al quale č tenuto il genitore naturale, non rientrano tra quelle nelle quali il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullitā. Né la circostanza della partecipazione di quest'ultimo al giudizio di merito lo trasforma in parte necessaria. Ne consegue che, anche se il pubblico ministero ha concluso davanti al giudice di appello, il ricorso per cassazione non deve essere notificato al procuratore generale presso la corte d'appello.