(massima n. 1)
Nel giudizio elettorale regolato dall'art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011 il pubblico ministero è parte necessaria, sicché, ove il regolamento preventivo di giurisdizione non risulti ad esso notificato, va disposta l'integrazione del contraddittorio, a meno che, in applicazione del principio della "ragione più liquida", il ricorso non risulti, in evidenza, inammissibile, traducendosi, in tal caso, in una attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo.