Storia
Le norme contenute negli artt.
1890-1891 riguardano l'assi-curatore per conto altrui: l'assicurazione conclusa in nome altrui (dello stesso assicurato), l'art.
1890 ; l'assicurazione conclusa in nome proprio (dello stipulante), l'art. 1891 ; alle norme contenute nell'art. 1891 va connessa quella dell'
art. 1894 del c.c. the riguarda la tutela dell'assicuratore in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con o senza dolo o colpa grave nell'assicurazione per conto di terzi.
Gli articoli citati costituiscono una novità nella nostra legislazione, giacche disciplinano istituti ben noti e frequenti nella pratica, dei quali il legislatore del 1882 non si era quasi per nulla occupato. L'art. 421 dell'abrogato codice del commercio si limitava infatti a stabilire la presunzione — che giustamente dottrina e giurisprudenza hanno qualificato
iuris tantum — che se non è dichiarato nella polizza che l'assicurazione è contratta per conto altrui o per conto di chi spetta si reputa contratta per conto proprio di chi fa assicurare. Per l'una e per l'altra ipotesi, però, non è dettata alcuna disciplina.
Contenuto delle norme degli artt. 1890, 1891
Con il nuovo codice scompare del tutto la presunzione dell'articolo 421 a favore dell'assicurazione per conto proprio. Lo stabilire quando si avrà questa, e quando invece quella per conto altrui o di chi spetta, sarà compito dell'interprete del contratto, il quale dovrà indagare la volontà delle parti, tenendo conto non tanto della clausola espressa, quanto e soprattutto del complesso delle norme contrattuali e della titolarità dell'interesse assicurato.
L’assic. per conto altrui: in generale
Si ha assicurazione per conto altrui quando non vi ha coincidenza tra la persona che materialmente conclude il contratto di assicurazione e la persona nel cui interesse il contratto è concluso. In questa lata eccezione viene così compresa anche l'assicurazione conclusa in nome altrui, perché, quantunque in questa, soggetto del rapporto assicurativo sia colui nel cui nome il contratto è concluso e vi sia una coincidenza tra soggetto del rapporto e persona nel cui interesse il contratto è concluso, vi e sempre una non-coincidenza tra soggetto della volontà. (lo stipulante) e il soggetto del rapporto (l'assicurato). Non vi e compresa invece l'assic. sulla vita di un terzo perché il terzo assicurato e oggetto del rischio, ma non destinatario dell'azione, potendo questa essere lo stesso stipulante ; perché vi sia non-coincidenza occorre else la terza persona assicurata sia anche beneficiario.
L'assicurazione per conto altrui, nel senso lato sopra indicato, può realizzarsi in due modi nettamente distinti : mediante la conclusione del contratto direttamente in nome della persona nel cui interesse l'assicurazione e conclusa (assic. in nome altrui) o invece mediante la conclusione del contratto in nome di chi conclude il contratto (assic. in nome proprio).
A questi due modi corrispondono istituti nettamente diversi per natura e disciplina.
L'assicurazione per conto e in nome altrui
Come qualunque negozio che possa essere concluso da un rappresentante, l'assicurazione
può essere conclusa per conto e in nome altrui dallo stipulante o in base ad un potere rappresentativo ; ovvero senza potere rappresentativo (
falsus procurator).
1) La prima ipotesi si ha quando lo stipulante e fornito di potere rappresentativo:
a) direttamente dalla legge (rappresentante legale) — come nel caso del genitore esercente la patria potesta., del tutore o protutore, del curatore speciale. Tra i vari casi contemplati dalla legge particolarmente interessante il caso del
negotiorum gestor (art.
2028 e segg.) in base all'
utiliter coeptum e sempre che la gestione non sia vietata dall'interessato o dalla legge, ordine pubblico, buon costume, ecc. (
art. 2031 del c.c.), ovvero :
b) da dichiarazione di volontà. dell'interessato (procura : rappresentanza volontaria). In tale ipotesi si applicano i principi generali in tema di rappresentanza (art.
1387 e segg. cod. civ.). Diritti e obblighi del contratto di assicurazione sorgono direttamente in capo al rappresentato; i rapporti interno tra rappresentante e rappresentato sono disciplinati dalle norme relative alla fonte da cui il potere rappresentativo discende particolarmente interessanti tra queste le norme della
negotiorum gestio (art.
2028 e segg. cod civ.) e quelle del mandato (art.
1703 e segg. cod. civ.).
2) La seconda ipotesi si ha quando chi conclude il contratto in nome altrui non è fornito di potere rappresentativo, né in base alla legge (e specialmente, in tal caso, non può essere considerato
negotiorum gestor), né in base a procura. È questa l'ipotesi del
falsus procurator, disciplinata in linea generale dagli artt.
1398,
1399 cod. civ. e, appositamente in tema di assicurazione, dall'art. 1890.
In tema di assicurazione valgono i principi generali, ma, data la funzione di previdenza di alto valore sociale del contratto di assicurazione, il legislatore ha voluto nei limiti del possibile salvare ii contratto, stabilendo the la ratifica dell'interessato pub intervenire anche dopo la scadenza del contratto o il verificarsi del sinistro (art. 1890, 1 comma). In applicazione del principio della responsabilità del
falsus procurator verso la controparte, quella è personalmente tenuta a pagare i premi stabiliti per il periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.
L’assicurazione per conto altrui e per conto di chi spetta in nome proprio
Maggiore interesse per il diritto assicurativo presenta l'assicurazione conclusa in nome proprio per conto altrui e quella per conto di chi spetta. Si ha la prima quando, pur non dichiarandolo in contratto, o, anche se la menziona, pur non costituendolo soggetto del rapporto (ad es. assic. vita a favore di terzo), lo stipulante sa chi sarà; al momento del sinistro, l'interessato, o comunque sa the interessato sarà, non lui, ma uno o più terzi anche se indeterminati. Si ha la seconda, quando invece l'interessato gli è ignoto ed anzi egli neppure conosce se l'interessato sarà lui stesso od altri. La forma per conto di chi spetta e di gran lunga più frequente nella pratica e presenta problemi degni di pia ampio esame.
Possiamo, innanzitutto, definire per conto di chi spetta quell'assicurazione the copre uno o più interessi subbiettivi di determinata natura su cose determinate, o in seguito determinabili, sebbene i titolari siano incerti al momento della conclusione del contratto o mutino durante la vita del rapporto. La clausola per conto di chi spetta non permette adunque l'indeterminatezza ne nella natura ne nelle cose oggetto dell’interesse assicurato, bensì soltanto dell'interessato, e rende quindi possibile l'assicurazione :quando è incerto chi sia il titolare dell'interesse assicurato al momento della conclusione del contratto (assic. di interesse a titolari incerti o alternativi : ad es. quando pende controversia sulla proprietà della cosa assicurata e specialmente quando it compratore rifiuta la merce perché difettosa o consegnata in ritardo) ; quando l'interesse (o gli interessi) assicurato spetta a pia titolari e non sia possibile determinare preventivamente la quota di ciascuno di essi (assicurazione di interesse a titolari cumulativi : condominio sulla stessa cosa proprietà di pù persone in una collettività di cose ecc.) ; y) quando l'interesse assicurato muti titolare durante la sua esposizione al rischio (assic. d'interesse a titolari successive vendita delle cose assicurate, specialmente contro documenti cif, fob, ecc. funzione circolatoria della clausola). Potendo dunque essere assicurato tanto lo stesso stipulante quanto uno o pia terzi, l'assicurazione per conto di chi spetta si distingue tanto dall'assicurazione per conto proprio, quanto da quella per conto di terzi ed anzi le comprende ambedue.
(segue) Nature giuridica
La natura giuridica dell' assicurazione per conto altrui e di quella per conto di chi spetta ha per lungo tempo lasciato perplesse dottrina e giurisprudenza.
Le teorie più antiche e autorevoli vedevano in questa assicurazione un negozio rappresentativo : diretto (cioè con rappresentanza) secondo alcune ; indiretto o mediato (cioè senza rappresentanza), secondo altre ; diretto per i diritti, indiretto per gli obblighi infine, secondo teorie eclettiche.
La dottrina ormai dominante afferma che l'assic. per conto altrui e quella per conto di chi spetta e un contratto a favore di terzi.
Questa tesi va accolta, anche e soprattutto sotto il regime del nuovo codice. Ma occorrono delle ulteriori precisazioni :
a) Innanzi tutto il contratto a favore di terzi non e un istituto ammesso incondizionatamente nel nostro ordinamento giuridico. 11 cod. civ. abrogato dichiarava the nessuno pub stipulare in proprio nome a favore di terzi salvo nei casi stabiliti dalla legge (art. 1130) tra i quali l'ipotesi the la stipulazione a favore del terzo formi condizione di una stipulazione che fa per se stesso o di una donazione the fa ad altri (articolo 1128). La dottrina ha quindi cercato di forzare l'assic. per conto altrui o per conto di chi spetta nel letto di Procuste della t condizione di una stipulazione fatta per se stesso » (art. 1128) ma invano.
Più saggia quindi è parsa la via di richiamarsi agli altri casi stabiliti dalla legge (art. 1130) invocando un principio generale inducibile dalla legge commerciale dalla validità dei contratti a favore di terzi in materia di commercio ovvero la disposizione dell'art. 421 che riconosce la validità dell'assic. per conto altrui o di chi spetta.
Nel dominio del nuovo codice il problema pub dirsi definitivamente risolto. Il principio generale della nullità del contratto a favore di terzi, a stento temperato da limitate eccezioni, del vecchio codice, viene dal nuovo codice capovolto nel principio generale della validità, purche alla stipulazione a favore del terzo lo stipulante abbia interesse (articolo
1411 e segg.).
Nel caso dell'assic. per conto di chi spetta, nessun dubbio che lo stipulante abbia interesse al contratto : non solo perché in tal modo l'assicurazione si estende anche a lui, qualora risulti in definitiva l'interessato, ma anche perché, essendo esso, per virtù di un rapporto interno di mandato o di cessione, tenuto ad assicurarsi, se non lo fa e responsabile dei danni eventuali. La nostra assicurazione e dunque valido contratto a favore di terzo ai sensi dell'
art. 1411 del c.c..
Ma chi è terzo a favore del quale è concluso il contratto ? L'interessato (anche se indeterminato) al momento della conclusione del contratto, si the in caso di circolazione dell'interesse i successivi interessati sotto assicurati per trasmissione del diritto con l'opponibilità di tutte le eccezioni personali ai loro predecessori, ovvero il titolare dell'interesse assicurato al momento del sinistro ?
L’esatta impostazione del sinallagma del contratto di assicurazione fornisce l'esatta soluzione. Poiché obbligazione dell'assicuratore e, correlativamente, diritto dell'assicurato sono non già sopportazione del rischio e aspettativa bensì obbligazione e diritto al pagamento del risarcimento del danno al verificarsi del sinistro, questo — e non già l'aspettativa — sarà il diritto stipulato a favore del terzo. Perciò la stipulazione e fatta direttamente a favore di chi sarà il titolare dell'interesse assicurato al momento del sinistro. Ne consegue che, nei limiti del contratto, a questi spetterà un diritto, non già derivato dai suoi predecessori, bensì proprio ; vulnerabile quindi dalle eccezioni derivanti dal contratto o al terzo personali, ma non da quelle personali ai precedenti titolari.
(segue) Disciplina giuridica : il rapporto assicurativo: Conclusione del contratto
Dalla natura dell'assicurazione per conto altrui o di chi spetta, discendono i seguenti principi della sua disciplina, principi riconfermati dal nuovo codice.
1)
Rapporto assicurativo : a)
Conclusione del contratto. Parti contraenti sono soltanto l'assicuratore e lo stipulante: l'assicurato, quando sia persona diversa dallo stipulante, non interviene affatto al contratto ; anzi non sono necessari né un suo preventivo ordine ad assicurare, né una sua successiva accettazione. Se lo stipulante conclude il contratto a condizioni diverse da quelle che l'assicurato aveva indicato allo stipulante, quegli avrà tutt'al più azione di danni verso questi e non un'azione di impugnativa del contratto.
L'accordo tra stipulante e assicuratore deve vertere su tutti gli elementi e clausole del contratto: in particolare dovrà essere d'accordo sul fatto the l'assicurazione e contratta per conto altrui o per conto di chi spetta ; abolita la presunzione legale sia pure
iuris tantum in favore dell'assic. per conto proprio, che l'assicurazione sia conclusa per conto altrui o per conto di chi spetta dovrà risultare o da clausola espressa o dal contenuto del contratto ovvero dalla indeterminatezza, al momento della conclusione del contratto, della titolarità dell'interesse assicurato, perché l'assicuratore ne sia a conoscenza.
(segue) Obbligazioni ed oneri verso l’assicuratore
L'obbligo del pagamento del premio incombe soltanto sullo stipulante, non potendo incombere neppure in via sussidiaria sull'assicurato, perché terzo, e per di pia spesso ignoto. Ciò non toglie naturalmente che l'assicurato possa effettuare il pagamento in caso di inadempimento, effettivo o tenuto da parte dello stipulante.
Il nuovo codice dichiara che «
il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti se non dall'assicurato ».
Il giudicare quando l'onere (o obbligo secondario) possa dirsi personale all’assicurato dipende dallo scopo per il quale l’onere è stato imposto: per gli oneri di denuncia (aumento del rischio, sinistro) e di consegna di documenti basterà l’osservanza da parte dello stipulante, perché è sufficiente portare a conoscenza dell’assicuratore le circostanze da denunciarsi; per gli altri è invece in linea generale necessaria l’osservanza, anche da parte dell’assicurato, perché basta che questi non li osservi perché lo scopo dell’onere venga frustrato.
(segue) Diritto verso l'assicuratore
In base ai principi generali del contratto a favore di terzo, confermati dall'art. 1411 cod. civ. e per le ass. per conto altrui o di chi spetta dall'art. 1891 i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. Alcuni diritti secondari spettano pere, a mio avviso, allo stipulante: cosi il diritto alla consegna della polizza (spetterà poi ai rapporti interni decidere se lo stipulante la debba o meno consegnare all'assicurato) ; i diritti di disposizione nel contratto (risoluzione, storno per l'eccedenza ecc.) ; non però quelli di disposizione dell'indennità, che competono all'assicurato.
Il diritto al risarcimento del danno spetta direttamente al titolare dell'interesse assicurato nel momento del sinistro. Finché però questi non dichiara — anche prima che si verifichi il sinistro — nei confronti dell'assicuratore, di volerne profittare, lo stipulante può revocare la stipulazione a favore dell'assicurato (art. 1411). In tal caso, poiché, dato il principio indennitario che presiede all'assic. contro i danni, la prestazione non può rimanere a beneficio dello stipulante non interessato, l'assicuratore non sarà tenuto alla sua prestazione. L'ipotesi di revoca a sinistro avvenuto e pero meramente teorica. Come e revocabile, cosi il beneficio e rinunciabile da parte del terzo ; anche in tal caso la rinuncia profitta all'assicuratore.
Trovando il diritto del terzo la sua fonte del contratto concluso a suo favore e, d'altro canto, essendo autonomo rispetto al contraente e al precedente titolare dell'interesse assicurato, all'assicurato saranno
opponibili tutte le eccezioni a lui personali (ad. es. difetto di interesse), quelle relative al difetto di presupposti per il sorgere del diritto al risarcimento (mancanza di sinistro, violazione di oneri, ecc.) e anche la
exceptio inadimpleti contractus e la compensazione per l'obbligo del pagamento del premio, perché l'assicuratore intende obbligarsi verso il terzo in quanto lo stipulante adempia il suo obbligo. Non saranno invece opponibili le eccezioni personali allo stipulante e quelle personali agli interessati precedenti (ad. es. compensazione con altri creditori)(arg
ex art. 1891, 2 cpv.).
(segue) Rapporti interni
I rapporti tra stipulante e assicurato possono essere i pia vari e non interferiscono col rapporto assicurativo, essendo se mai da questo compressi, data la sua natura di con-tratto a favore di terzi. Tali rapporti assumono anche maggiore varietà quando la clausola adempie ad una funzione circolatoria: in tal caso, anzi, esistono anche rapporti interni tra i vari assicurati in collega-mento di trasmissione dell'interesse assicurato.
Nell'ipotesi in cui il terzo assicurato rimanga costante per tutta la durata del rapporto assicurativo, lo stipulante può avere concluso l'assicurazione o per obbligo discendente dalla legge o per negozio giuridico (contratto, specialmente di mandato, trasporto, deposito, spedizione o testamento), o per volontaria assunzione di affari altrui (gestione), ipotesi queste ultime più frequenti. La disciplina del rapporto interno dipenderà quindi dalla sua natura, tenendo però presente che manca il potere rappresentativo dello stipulante, ma che, d’altro canto, a differenza di quanto accade normalmente nel mandato (
art. 1705 del c.c.) e nella gestione senza rappresentanza, a causa della stipulazione a favore di terzo, i diritti derivanti dal contratto concluso dal mandatario, gestore, ecc. sorgono non in capo a questo, ma direttamente in capo al terzo.
In ogni caso il nuovo codice stabilisce, quale che sia la nature e la disciplina del rapporto interno, che per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e le spese del contratto il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per le spese di conservazione (art. 1891 ult. cpv.) (confrontare in tema di mandato l’
art. 1721 del c.c. e in tema di gestione l’
art. 2031 del c.c.).
In caso di circolazione non si ha un rapporto interno diretto tra stipulante e assicurato al momento del sinistro, bensì una serie di rapporti tra stipulante e primo assicurato, tra questo e il secondo assicurato, e cosi via. Il primo corrisponderà ad uno di quelli sopra ricordati; gli altri consisteranno di solito in rapporti di vendita della cosa assicurata con clausole accessorie rispetto all’assicurazione.